27 Ottobre 2026Novità normativeA cura del Legal Department

Formazione sicurezza: piano, verifica dell'efficacia e organismi paritetici

Tre passaggi che rendono la formazione ordinata e dimostrabile: costruire il piano, verificarne gli effetti sul lavoro, raccordarsi con gli organismi paritetici.

01Informazione, formazione e abilitazione

Il D.Lgs. 81/2008 distingue tre momenti. L'informazione ai lavoratori (art. 36), la formazione adeguata e sufficiente in relazione alla mansione e ai rischi (art. 37) e, per le attrezzature che lo richiedono, l'abilitazione specifica (art. 73, comma 5). Pensarli insieme, in un unico piano, evita sovrapposizioni e dimenticanze.

Il punto di partenza è il DVR: dai rischi valutati per ciascuna mansione derivano contenuti e periodicità. Cambia la mansione o cambia il rischio, il piano si aggiorna.

02La verifica dell'efficacia nel tempo

L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 59/CSR), Parte IV, punto 7, richiama la verifica dell'efficacia della formazione. Si tratta di osservare, dopo il corso, se quanto appreso è applicato sul lavoro. Nella nostra pratica questa verifica è svolta durante i sopralluoghi periodici e gli esiti sono riportati nei report di sopralluogo, condivisi con RSPP e datore di lavoro e discussi nella riunione periodica.

La verifica non è un nuovo esame: è un riscontro sul campo, che aiuta a capire dove un chiarimento o un affiancamento possono essere utili.

Consultate la checklist di verifica dell'efficacia formativa

03Organismi paritetici

L'art. 37, comma 12, richiama il raccordo con gli organismi paritetici. Possiamo aiutarvi a individuare quello competente per settore e territorio. All'organismo si allega esclusivamente il piano formativo, mai l'intero DVR.

Il modello di PEC semplifica la trasmissione. È uno strumento di lavoro, non un obbligo generale di invio.

Consultate il modello di PEC

04Documentazione da conservare

Un fascicolo unico rende la formazione dimostrabile in ogni momento: il DVR e gli eventuali aggiornamenti, il piano formativo, gli attestati e i registri, le verifiche di apprendimento, le evidenze di onboarding e le schede periodiche di efficacia.

Conservare in modo ordinato significa poter rispondere in pochi minuti a qualunque richiesta di riscontro.

Cosa fare

  1. Verificare che il piano formativo discenda dal DVR aggiornato.
  2. Costruire uno scadenzario con neoassunti, aggiornamenti, abilitazioni e cambi di mansione.
  3. Programmare la verifica dell'efficacia nei sopralluoghi periodici e registrarne gli esiti.
  4. Individuare l'organismo paritetico competente, allegando il solo piano formativo.
  5. Riunire la documentazione in un unico fascicolo, da aggiornare a ogni variazione.
Approfondite sul nostro sito

La pagina dedicata descrive il servizio nel dettaglio.

Gestione della Formazione
Riferimenti normativi
  • D.Lgs. 81/2008, art. 36: informazione ai lavoratori.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 37: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; comma 12, organismi paritetici.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 5: abilitazione all'uso delle attrezzature.
  • Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte IV, punto 7: verifica dell'efficacia.

Siete in regola?

Vi aiutiamo a verificare piano, scadenzario e documentazione, per una sede o per tutta la vostra rete.

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