01Informazione, formazione e abilitazione
Il D.Lgs. 81/2008 distingue tre momenti. L'informazione ai lavoratori (art. 36), la formazione adeguata e sufficiente in relazione alla mansione e ai rischi (art. 37) e, per le attrezzature che lo richiedono, l'abilitazione specifica (art. 73, comma 5). Pensarli insieme, in un unico piano, evita sovrapposizioni e dimenticanze.
Il punto di partenza è il DVR: dai rischi valutati per ciascuna mansione derivano contenuti e periodicità. Cambia la mansione o cambia il rischio, il piano si aggiorna.
02La verifica dell'efficacia nel tempo
L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 59/CSR), Parte IV, punto 7, richiama la verifica dell'efficacia della formazione. Si tratta di osservare, dopo il corso, se quanto appreso è applicato sul lavoro. Nella nostra pratica questa verifica è svolta durante i sopralluoghi periodici e gli esiti sono riportati nei report di sopralluogo, condivisi con RSPP e datore di lavoro e discussi nella riunione periodica.
La verifica non è un nuovo esame: è un riscontro sul campo, che aiuta a capire dove un chiarimento o un affiancamento possono essere utili.
03Organismi paritetici
L'art. 37, comma 12, richiama il raccordo con gli organismi paritetici. Possiamo aiutarvi a individuare quello competente per settore e territorio. All'organismo si allega esclusivamente il piano formativo, mai l'intero DVR.
Il modello di PEC semplifica la trasmissione. È uno strumento di lavoro, non un obbligo generale di invio.
04Documentazione da conservare
Un fascicolo unico rende la formazione dimostrabile in ogni momento: il DVR e gli eventuali aggiornamenti, il piano formativo, gli attestati e i registri, le verifiche di apprendimento, le evidenze di onboarding e le schede periodiche di efficacia.
Conservare in modo ordinato significa poter rispondere in pochi minuti a qualunque richiesta di riscontro.
Cosa fare
- Verificare che il piano formativo discenda dal DVR aggiornato.
- Costruire uno scadenzario con neoassunti, aggiornamenti, abilitazioni e cambi di mansione.
- Programmare la verifica dell'efficacia nei sopralluoghi periodici e registrarne gli esiti.
- Individuare l'organismo paritetico competente, allegando il solo piano formativo.
- Riunire la documentazione in un unico fascicolo, da aggiornare a ogni variazione.
La pagina dedicata descrive il servizio nel dettaglio.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008, art. 36: informazione ai lavoratori.
- D.Lgs. 81/2008, art. 37: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; comma 12, organismi paritetici.
- D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 5: abilitazione all'uso delle attrezzature.
- Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte IV, punto 7: verifica dell'efficacia.
Siete in regola?
Vi aiutiamo a verificare piano, scadenzario e documentazione, per una sede o per tutta la vostra rete.
