NormativaFormazione

Formazione sicurezza: piano, verifica dell’efficacia e organismi paritetici

a cura del Legal Department

La formazione in materia di salute e sicurezza va pianificata, verificata nel tempo e documentata. Ecco cosa chiedono il D.Lgs. 81/2008 e l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con due modelli pronti da scaricare.

In sintesi

  • Ai neoassunti vanno date informazione e istruzioni su rischi, regole, emergenze e organigramma della sicurezza (art. 36).
  • La formazione va erogata all'assunzione, al cambio di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze (art. 37).
  • Il Datore di Lavoro deve verificare l'efficacia della formazione sul lavoro, a distanza di tempo dal corso (Rep. 59/CSR, Parte IV, punto 7).
  • Va valutata la collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio (art. 37, comma 12).
  • Tutte le evidenze vanno conservate nel fascicolo aziendale.

Informazione, formazione e abilitazione

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, ai lavoratori assunti vanno fornite l'informativa e le istruzioni in materia di salute e sicurezza: procedure di emergenza, rischi aziendali e della mansione, regole, misure di prevenzione e organigramma della sicurezza.

L'art. 37 chiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, anche rispetto ai rischi della mansione, in occasione di:

  • costituzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose.

Per le attrezzature individuate dall'art. 73, comma 5, verificate anche il possesso della specifica abilitazione e il rispetto degli aggiornamenti previsti.

Il punto

La formazione segue la vita dell'azienda: ogni nuova assunzione, mansione o attrezzatura va valutata anche sotto il profilo formativo.

La verifica dell'efficacia nel tempo

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. 59/CSR, Parte IV, punto 7, richiede al Datore di Lavoro di verificare l'efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa, a distanza di tempo dalla conclusione dei corsi.

La verifica accerta l'effettiva applicazione di conoscenze, abilità e competenze, dei comportamenti e delle procedure di sicurezza. Si possono usare checklist di osservazione sul lavoro e questionari rivolti ai lavoratori.

Per questo mettiamo a disposizione una checklist di verifica dell'efficacia formativa (.docx), da adattare alle mansioni e ai rischi presenti. L'esito va condiviso con il RSPP e con il Datore di Lavoro.

Il punto

Non basta l'attestato: serve un'evidenza che quanto appreso viene applicato sul lavoro, con le eventuali azioni conseguenti.

La collaborazione con gli organismi paritetici

L'art. 37, comma 12, prevede che la formazione avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici competenti, ove presenti nel settore e nel territorio.

Il nostro modello di PEC (.docx) serve a richiedere e tracciare la collaborazione. Non attesta un obbligo generalizzato di invio a qualsiasi organismo. Alla PEC si allega soltanto il piano formativo estratto dal DVR, non il DVR integrale.

La documentazione da conservare

Nel fascicolo aziendale conservate:

  • DVR ed eventuali aggiornamenti;
  • piano formativo;
  • attestati e registri;
  • verifiche di apprendimento;
  • evidenze di onboarding;
  • schede periodiche di efficacia.

Cosa fare

  • Aggiornate il piano formativo sulla base del DVR e programmate le scadenze.
  • Verificate le abilitazioni per le attrezzature dell'art. 73, comma 5.
  • Pianificate la verifica dell'efficacia a distanza di tempo dai corsi, con la checklist.
  • Valutate la collaborazione con l'organismo paritetico competente, con il modello di PEC.
  • Raccogliete tutte le evidenze nel fascicolo aziendale.

Se desiderate un supporto, la nostra Gestione della Formazione vi affianca in ciascuno di questi passaggi.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: art. 36 (informazione ai lavoratori), art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), in particolare comma 12 (collaborazione con gli organismi paritetici), art. 73, comma 5 (attrezzature che richiedono specifica abilitazione).

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, Parte IV, punto 7 (verifica dell'efficacia della formazione).

Fonte ufficiale

D.Lgs. 81/2008, artt. 36, 37 e 73; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. 59/CSR

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