Per usare come luogo di lavoro un locale interrato o seminterrato non serve più l'autorizzazione dell'organo di vigilanza. Basta una PEC. Ma la responsabilità resta tutta a chi la firma.
In sintesi
- Basta una comunicazione via PEC all'Ispettorato del Lavoro: dopo trenta giorni i locali si possono usare.
- L'Ispettorato controlla solo che la documentazione sia formalmente completa: il silenzio non è un via libera.
- Se i requisiti dichiarati mancano, l'uso è illegittimo fin dall'origine, con sanzioni penali.
- Prima della PEC verificate requisiti e documentazione tecnica: nessuno lo farà al posto vostro.
Cosa è cambiato con il Collegato Lavoro
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (il c.d. "Collegato Lavoro"), in vigore dal 12 gennaio 2025, ha riscritto i commi 2 e 3 dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008.
Il principio resta: è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. È cambiato invece il modo in cui si accede alla deroga.
Non serve più un'autorizzazione dell'organo di vigilanza. Basta una PEC all'ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: trascorsi trenta giorni, i locali possono essere utilizzati.
Il magazzino nel seminterrato, il laboratorio al piano interrato, l'ufficio sotto il livello stradale prima richiedevano un provvedimento espresso. Oggi bastano una PEC e tre condizioni:
- le lavorazioni non danno luogo a emissioni di agenti nocivi;
- sono rispettati i requisiti dell'Allegato IV;
- ci sono idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Cosa deve contenere la comunicazione
L'INL ne ha definito il contenuto con tre note: n. 811 del 29 gennaio 2025, n. 4867 del 29 maggio 2025 e n. 5945 dell'8 luglio 2025. Va redatta preferibilmente sulla modulistica dell'Ispettorato, divenuta di fatto obbligatoria.
Servono:
- una relazione che descriva le attività in ciascun ambiente e attesti l'assenza di emissioni nocive;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato su conformità urbanistico-edilizia, agibilità, salubrità dell'aria, illuminazione, microclima e impianti.
I locali devono già avere un titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile e tutti i requisiti al momento dell'invio. Non basta un progetto di lavori futuri.
Altre regole utili:
- Se l'Ispettorato chiede integrazioni, i trenta giorni ripartono dalla risposta, salvo espresso divieto.
- Ogni variazione significativa (nuova attività, locali aggiunti o eliminati) impone una nuova comunicazione.
- Il semplice cambio di ragione sociale o di datore di lavoro richiede solo la conferma della situazione già comunicata.
- Restano esclusi i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici) e i locali a basso fattore di occupazione, inferiore a 100 ore l'anno.
Il punto
La PEC è semplice, ma i locali devono essere già in regola il giorno dell'invio, con relazione e asseverazione del tecnico.
Il silenzio dell'Ispettorato non è un via libera
L'Ispettorato non rilascia autorizzazioni né pareri: verifica solo che la documentazione sia formalmente completa. Il silenzio dei trenta giorni non equivale ad alcun accertamento di conformità.
Quanto dichiarato può essere verificato in qualsiasi momento in sede ispettiva, anche da un organo di vigilanza diverso dall'INL.
Se i requisiti non sussistono, l'uso dei locali è illegittimo fin dall'origine. La violazione dell'art. 65 è punita (art. 68, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008) con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro. Del contenuto dell'asseverazione risponde, anche penalmente, il tecnico che l'ha sottoscritta.
Non trascurate il rischio radon. Nei luoghi di lavoro sotterranei la misurazione va fatta entro 24 mesi dall'inizio dell'attività (art. 17 del D.Lgs. 101/2020), e la relazione è parte integrante del DVR.
Se in quei locali avvenisse un infortunio grave, la mancanza dei requisiti dichiarati sarebbe il primo elemento valutato dall'accusa, con possibili ricadute anche sulla responsabilità dell'Ente (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).
Il punto
Non serve più l'autorizzazione dell'ASL, ma la semplificazione procedurale non è un'autorizzazione: ogni responsabilità ricade su chi dichiara.
Cosa fare
- Prima della PEC, verificate che i locali abbiano davvero tutti i requisiti e la documentazione tecnica.
- Usate la modulistica dell'Ispettorato, con relazione e asseverazione del tecnico.
- Controllate titolo edilizio e destinazione d'uso compatibile.
- Programmate la misurazione del radon entro 24 mesi e inseritela nel DVR.
- Inviate una nuova comunicazione a ogni variazione significativa.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5)
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo. (3) (4) (5) (6) (7)
Note
- D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203, che ha modificato l'art. 7 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, definendo luogo di lavoro sotterraneo il "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno".
- Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro.
- Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro.
- Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024: Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro, prime indicazioni.
- Nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025: Locali sotterranei o semisotterranei.
- Nota INL n. 4867 del 29 maggio 2025: Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro.
- Nota INL n. 5945 dell'8 luglio 2025: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. Controlli.
Altri riferimenti
- Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (violazione dell'art. 65, commi 1 e 2).
- Allegato IV, D.Lgs. 81/2008: Requisiti dei luoghi di lavoro.
- Art. 17, D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101: Obblighi di misurazione del radon nei luoghi di lavoro sotterranei.
- Art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Interpello n. 5/2015 del 24 giugno 2015: Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati (reso nella vigenza del testo previgente).
Fonte ufficiale
Art. 65 D.Lgs. 81/2008 e note INL n. 811, 4867 e 5945 del 2025
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