Il D.Lgs. 179/2026 obbliga le aziende a valutare i rischi dei sistemi di IA. Chi non lo fa rischia di scoprirlo davanti a un giudice, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In sintesi
- Dal 23 ottobre 2026 i software di IA che decidono turni, ritmi o compiti vanno considerati nella valutazione dei rischi.
- Dovete censire i sistemi di IA in uso, valutarne gli effetti sui lavoratori nel DVR, informare e formare il personale.
- Va aggiornato anche il Modello 231.
- Non c'è un periodo transitorio.
Cosa prevede la nuova norma
L'art. 42 del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre, completa il percorso avviato un anno fa con la Legge 132/2025, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale.
La regola: quando un sistema di IA incide sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità della prestazione o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza, il datore di lavoro deve considerarlo nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Deve inoltre informare e formare i lavoratori sui rischi che ne derivano. E lo deve fare da subito.
Il software che decide i turni del magazzino, quello che ottimizza i ritmi della linea, il gestionale che "suggerisce" a chi assegnare un compito: fino a ieri erano strumenti di efficienza. Dal 23 ottobre 2026 sono anche fattori di rischio da valutare.
Il punto
Se in azienda un algoritmo decide turni, ritmi o compiti, deve entrare nel DVR. Subito, senza periodo transitorio.
Perché un algoritmo è un rischio
È un rischio che non si vede, e per questo è difficile da valutare.
Un programma che assegna turni e carichi ragiona su valori medi. Non sa chi ha dormito poco, chi è appena stato assunto, chi sta rientrando da un infortunio.
La gestione per algoritmo può:
- aumentare la pressione sul rendimento;
- rendere instabili gli orari;
- alimentare la sensazione di essere costantemente sorvegliati;
- rendere più difficile fermarsi quando serve.
Gli effetti possibili (stress lavoro correlato, errori, disturbi muscoloscheletrici) possono dipendere da decisioni organizzative che né il lavoratore né il suo rappresentante possono comprendere o contestare.
L'IA può essere un alleato prezioso, ma dietro la macchina deve sempre restare una persona capace di giudizio critico. Per questo il legislatore vuole vedere nel DVR le valutazioni legate a questi sistemi, sempre che ve ne siano e influenzino l'organizzazione.
DVR, responsabilità e Modello 231
Queste valutazioni incidono sulle responsabilità del datore di lavoro e su quelle dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo commessi violando le norme antinfortunistiche sono reati presupposto (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001). La giurisprudenza tende a vedere l'interesse o il vantaggio dell'azienda nel risparmio di tempi e costi.
Un sistema di IA introdotto per produrre di più, senza valutarne l'impatto sui lavoratori, rischia quindi di offrire all'accusa un argomento già pronto.
Anche il Modello di Organizzazione e Gestione andrebbe aggiornato insieme al DVR. Un Modello che ignora gli strumenti di IA in uso difficilmente sarà "efficacemente attuato" ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, e perderebbe la sua efficacia esimente proprio in caso di infortunio.
Il punto
Un'IA non valutata nel DVR può pesare sia sul datore di lavoro sia sull'azienda, e può far perdere la protezione del Modello 231.
Cosa fare
- Chiedetevi quali sistemi di IA usate oggi in azienda e chi ne controlla le decisioni.
- Valutate i loro effetti sui lavoratori nel DVR.
- Informate e formate il personale sui rischi e sulle misure adottate.
- Aggiornate il Modello 231 insieme al DVR.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 7 ottobre 2026 n. 179
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita' nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
(GU n.234 dell'08.10.2026)
Art. 42. Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Fonte ufficiale
D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU n. 234 dell'8/10/2026)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/SG
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