Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e […]
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
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Lo stress lavoro-correlato può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente lavorativo eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste, portando inevitabilmente nel medio-lungo termine ad un vasto spettro di sintomi, disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
Tale squilibrio si può verificare dunque quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
Una delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, è stato quello di specificare nell’art. 28, l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare lo stress lavoro-correlato tra gli altri rischi. Tale valutazione è finalizzata all’individuazione delle misure correttive e delle azioni di miglioramento che possono essere intraprese per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
La Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato, obbligatoria in tutte le organizzazioni soggette al D.Lgs. 81/08, può diventare un’occasione di ascolto dei lavoratori e di miglioramento dell’organizzazione.
In questo contesto L’informazione e la formazione dei lavoratori hanno un ruolo importante e devono riguardare sia il rischio in questione – il rischio stress lavoro correlato – che le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in seguito alla valutazione del rischio.
A tal proposito un’adeguata informazione e formazione deve essere rivolta a tutte le figure coinvolte nel processo di valutazione del rischio.
Il corso di formazione stress lavoro-correlato proposto dalla Tecnologica Service, ha come obiettivo la prevenzione del rischio di stress e il benessere del sistema aziendale e delle persone che vi appartengono. Le informazioni fornite nell’ambito del corso mirano ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, in maniera trasversale rispetto ai ruoli ricoperti dai singoli.
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DURATA: 40 ore
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DURATA: 24 ore
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DURATA: 28 ore
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DURATA: 4 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal Datore di Lavoro secondo le indicazioni della normativa tecnica. In tale prospettiva e secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa sugli impianti elettrici ad essi connessa e in loro prossimità deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro. La norma CEI 11-27 prevede che gli ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI posseggano una specifica competenza, esperienza e formazione e rappresenta lo strumento che consente al Datore di Lavoro di ottemperare agli obblighi di legge e con essa la formazione in essa prescritta, fermo restando che l’attestazione di frequenza a seguito del percorso formativo è solo uno strumento utile al Datore di Lavoro al fine di qualificare i lavoratori incaricati e rilasciare loro ì’idoneità e l’autorizzazione a lavorare sotto tensione.
Pertanto, finalità del progetto formativo è quella di fornire le conoscenze idonee per il personale che svolge lavori elettrici, propedeutiche quindi all’attribuzione – da parte del Datore di Lavoro – delle qualifiche di:
- P.ES. (Persona Esperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
- P.AV. (Persona Avvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
- PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE.
La norma CEI 11-27 fornisce le prescrizioni, le linee guida e i requisiti minimi dei corsi di formazione rivolti al personale che deve eseguire lavori elettrici in sicurezza, sia per quanto attiene le conoscenze teoriche, sia per quelle pratiche.
La norma prevede, infatti, un percorso formativo minimo della durata di 14 ore composto dai Livelli 1A, 1B, 2A e 2B.
Nel gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova versione aggiornata della Norma CEI 11-27 che prevede numerosi e significativi cambiamenti nelle modalità operative per i lavori elettrici. L’aggiornamento della modalità operative comporta quindi la necessità di aggiornare anche la formazione degli addetti che hanno svolto la formazione con la precedente edizione della norma CEI 11-27:2005-02 (CEI EN 50110-1:2004-11-1). Ricordiamo che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Appare quindi ragionevole prevedere – a livello aziendale – un percorso di aggiornamento formativo per gli addetti ai lavori elettrici con una prevista periodicità (che suggeriamo quinquennale, in analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento nei più recenti Accordi Stato Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza), valido anche come aggiornamento quinquennale per Lavoratori, Preposti e Dirigenti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21:12:11, grazie alla durata di 6 ore.
Il corso di aggiornamento per lavoratori ADDETTI PES – PAV – PEI è disponibile anche in e-learning sulla piattaforma della Tecnologica Service che, a garanzia della qualità dei corsi di formazione, è conforme ai requisiti imposti dalla vigente legislazione.
Nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale (PES-PAV) ed idoneità (PEI) – art. 82 del Dlgs 81/2008 comma 1 per bassa tensione).
Quando i corsi di formazione riguardano la sicurezza dei lavoratori in generale, è necessario dare la massima priorità alla qualità dell’offerta formativa e alla qualità delle ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
Livello 1 (1-AGG) DURATA: 2 ore 1+1
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 1 ora.
Livello 2 (2-AGG) DURATA: 5 ore 2+3
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 12 ore.
Livello 3 (3-AGG) DURATA: 8 ore 5+3
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 5 ore.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato lun attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 2 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 5 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
N.B.: I lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’Allegato IV del D.M. 2/9/21, a seguito del corso di formazione, dovranno effettuare l’esame al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente al fine di conseguire l’idoneità tecnica degli Addetti Antincendio di cui all’art. 3 del Decreto-Legge n. 512 del 01/10/1996.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 8 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
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Modalità di iscrizione
Livello 1 (1-FOR) DURATA: 4 ore 2+2
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 2 ore.
Livello 2 (2-FOR) DURATA: 8 ore 5+3
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 5 ore.
Livello 3 (3-FOR) DURATA: 16 ore 12+4
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 12 ore.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato lun attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 2 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 5 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
N.B.: I lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’Allegato IV del D.M. 2/9/21, a seguito del corso di formazione, dovranno effettuare l’esame al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente al fine di conseguire l’idoneità tecnica degli Addetti Antincendio di cui all’art. 3 del Decreto-Legge n. 512 del 01/10/1996.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 8 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
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Modalità di iscrizione
DURATA: 4 ore
Il comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che abbia completato la formazione iniziale di 32 ore, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori.
Scopri di più
Il corso vuole fornire agli RLS gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che sono stati loro affidati nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e completezza la funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: annuale
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Modalità di iscrizione
DURATA: 8 ore
Il comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che abbia completato la formazione iniziale di 32 ore.
Scopri di più
Il corso vuole fornire agli RLS gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che sono stati loro affidati nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e completezza la funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: annuale
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Modalità di iscrizione
DURATA: 32 ore
Nei luoghi di lavoro il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta il punto di contatto fondamentale tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale: si fa portatore delle esigenze dei lavoratori e partecipa attivamente a molti aspetti essenziali della tutela della sicurezza e salute.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali e successivamente è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilascio ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: annuale
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Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
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Modalità di iscrizione
DURATA: 12 ore
L’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., definisce il preposto: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando una funzionale potere di iniziativa”
Il corso per i Preposti per la sicurezza si propone, quindi, di fornire la formazione obbligatoria: ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantiere, etc. e, più in generale, a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto).
Il corso di formazione proposto, è stato progettato per fornire gli elementi d’integrazione formativa a tale figura e informarla sui nuovi obblighi introdotti dalla normativa vigente.
Il programma del corso di formazione prevede la disamina giuridico normativa degli obblighi e delle responsabilità posti in capo al Preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale, prevede la trattazione della gestione e organizzazione della sicurezza in azienda al fine di far acquisire le competenze per sovrintendere, vigilare, interrompere le attività, informare e segnalare, fino a valutare le situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività.
Il Corso è stato pensato per essere fortemente interattivo attraverso la proposizione all’aula di casi pratici e casi giurisprudenziali, assai utili per il confronto e per trarre esperienza da eventi già verificatisi.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 2 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
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Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede precisi obblighi formativi in capo al Datore di Lavoro per tutta una serie di figure, tra cui il “DIRIGENTE”, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Di conseguenza, per “Dirigente” non si intende soltanto chi ha un contratto di dirigente, ma anche “colui che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al “Dirigente” pur sprovvisto di regolare investitura” (ex art. 299 del D.Lgs. 81/08).
Pertanto, l’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai Dirigenti che hanno compiti e responsabilità sulla salute e sicurezza sul lavoro, una formazione adeguata allo svolgimento della propria funzione, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. In particolare, il corso di formazione si prefigge di fornire gli strumenti necessari per conosce e, quindi, applicare il sistema di leggi che regolano la materia, avendo ben chiari i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, sia interni che esterni all’azienda.
Coerentemente con la disposizione dell’Accordo Stato-Regioni_21/12/2011 la frequenza e il superamento delle verifiche previste in questo corso costituisce credito formativo permanente per la formazione dei dirigenti (fatti salvi gli obblighi di successivo aggiornamento quinquennale).
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 12 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede precisi obblighi formativi in capo al Datore di Lavoro per tutta una serie di figure, tra cui il “DIRIGENTE”, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Di conseguenza, per “Dirigente” non si intende soltanto chi ha un contratto di dirigente, ma anche “colui che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al “Dirigente” pur sprovvisto di regolare investitura” (ex art. 299 del D.Lgs. 81/08).
Coerentemente con le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, l’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai Dirigenti che hanno compiti e responsabilità sulla salute e sicurezza sul lavoro, una formazione adeguata allo svolgimento della propria funzione. In particolare, il corso di formazione si prefigge di fornire gli strumenti necessari per conoscere e, quindi, applicare il sistema di leggi che regolano la materia, avendo ben chiari i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, sia interni che esterni all’azienda.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
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Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
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Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
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Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
Il Datore di Lavoro – dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi dell’Allegato II:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori, escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Per svolgere i suddetti compiti il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (verifica il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda
- rischio BASSO 16 ore
- rischio MEDIO 32 ore
- rischio ALTO 48 ore
Il corso di formazione proposto dalla Tecnologica Service è rivolto ai Datori di Lavoro di aziende dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio ALTO che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08.
La normativa prevede che l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito solamente per il MODULO 1 (normativo) ed il MODULO 2 (gestionale).
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Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
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Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
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Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 3 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 8 ore
Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
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L’ACCORDO STATO REGIONI n. 53 del 22.02.2012 costituisce attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08, individuando le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono:
- piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre, mobili e per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriali, di tipo telescopico rotativo
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli
- pompa per calcestruzzo
La formazione di cui all’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque ai lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del suddetto Decreto.
Il corso di formazione promosso dalla Tecnologica Service è rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) che operano su stabilizzatori (ovverosia le macchine mobili elevabili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definitiva e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio) ed è conforme ai contenuti dell’Allegato III CSR n. 53/2012. Il modulo teorico è disponibile anche e-learning sulla piattaforma della Tecnologica Service che, a garanzia della qualità dei corsi di formazione, è conforme ai requisiti imposti dalla vigente legislazione.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal Datore di Lavoro secondo le indicazioni della normativa tecnica. In tale prospettiva e secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa sugli impianti elettrici ad essi connessa e in loro prossimità deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro. La norma CEI 11-27 prevede che gli ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI posseggano una specifica competenza, esperienza e formazione e rappresenta lo strumento che consente al Datore di Lavoro di ottemperare agli obblighi di legge e con essa la formazione in essa prescritta, fermo restando che l’attestazione di frequenza a seguito del percorso formativo è solo uno strumento utile al Datore di Lavoro al fine di qualificare i lavoratori incaricati e rilasciare loro ì’idoneità e l’autorizzazione a lavorare sotto tensione.
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Pertanto, finalità del progetto formativo è quella di fornire le conoscenze idonee per il personale che svolge lavori elettrici, propedeutiche quindi all’attribuzione – da parte del Datore di Lavoro – delle qualifiche di:
- P.ES. (Persona Esperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
- P.AV. (Persona Avvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
- PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE.
La norma fornisce, infatti, le prescrizioni, le linee guida e i requisiti minimi dei corsi di formazione rivolti al personale che deve eseguire lavori elettrici in sicurezza, sia per quanto attiene le conoscenze teoriche, sia per quelle pratiche, e classifica tali conoscenze in 4 livelli:
LIVELLO 1A – conoscenze teoriche (10 ore)
LIVELLO 1B – conoscenze e capacità per l’operatività
LIVELLO 2A – conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione (4 ore)
LIVELLO 2B – conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
Al termine del percorso formativo è previsto un test finale di verifica dell’acquisizione delle conoscenze.
Il corso di formazione PES – PAV – PEI organizzato dalla Tecnologica Service, è finalizzato ad acquisire le competenze e le nozioni necessarie per poter lavorare in presenza di rischio elettrico ed è rivolto a tutto il personale che opera su, con o in prossimità di impianti elettrici in tensione o fuori tensione. Il corso è tenuto da docenti esperti di sicurezza elettrica e qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi della legislazione vigente.
Tale formazione è disponibile anche in e-learning sulla piattaforma della Tecnologica Service che, a garanzia della qualità dei corsi di formazione, è conforme ai requisiti imposti dalla vigente legislazione.
L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti.
Nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale (PES-PAV) ed idoneità (PEI) – art. 82 del Dlgs 81/2008 comma 1 per bassa tensione).
Quando i corsi di formazione riguardano la sicurezza dei lavoratori in generale, è necessario dare la massima priorità alla qualità dell’offerta formativa e alla qualità delle ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
L’aggiornamento quinquennale della formazione specifica lavoratori viene erogato in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il modulo aggiorna le nozioni tecnico-giuridiche e le capacità di gestione del rischio senza ripetere contenuti già trattati nel corso base, focalizzandosi su novità normative e misure di prevenzione avanzate. Il percorso è essenziale per garantire la piena conformità al D.Lgs. 81/08
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L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità
e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
Descrizione – Rischio BASSO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
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Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio BASSO (durata 4 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio BASSO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO BASSO i lavoratori di settori quali: commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site
Durata in ore: 4
Descrizione – Rischio MEDIO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
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Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio MEDIO (durata 8 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio MEDIO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO MEDIO i lavoratori di settori quali: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, istruzione.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site
Durata in ore: 8
Descrizione – Rischio ALTO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
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Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio ALTO (durata 12 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio ALTO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO ALTO i lavoratori di settori quali: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site
Durata in ore: 12
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 4 ore
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti secondo i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025 che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento.
Il suddetto Accordo stabilisce che i lavoratori che non hanno mai ricevuto formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, debbano ricevere una Formazione Generale di base della durata minima di 4 ore e che la stessa costituisce credito formativo permanente.
A seguito di questa formazione di base, valida per tutti i lavoratori a prescindere dalla mansione e dall’attività lavorativa, è prevista una Formazione Specifica, incentrata sui pericoli e sui rischi insiti nelle mansioni specifiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, alto).
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, rilasciato ai sensi della normativa vigente
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
la formazione generale costituisce credito formativo permanente
E-LEARNING: dal 08 giugno 2026 al 08 settembre 2026










