FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site

Durata in ore: 8

Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Scopri di più

L’ACCORDO STATO REGIONI n. 53 del 22.02.2012 costituisce attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08, individuando le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione sono:

  1. piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE)
  2. Gru a torre, mobili e per autocarro
  3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriali, di tipo telescopico rotativo
  4. trattori agricoli o forestali
  5. macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli
  6. pompa per calcestruzzo

La formazione di cui all’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque ai lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del suddetto Decreto.

Il corso di formazione promosso dalla Tecnologica Service è rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) che operano su stabilizzatori (ovverosia le macchine mobili elevabili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definitiva e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio) ed è conforme ai contenuti dell’Allegato III CSR n. 53/2012. Il modulo teorico è disponibile anche e-learning sulla piattaforma della Tecnologica Service che, a garanzia della qualità dei corsi di formazione, è conforme ai requisiti imposti dalla vigente legislazione.

Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto

Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese

Aggiornamento: ogni 5 anni


Gli altri Corsi di Formazione

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano su stabilizzatori

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI Modalità: 🟠 In Aula […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

FORMAZIONE PES PAV PEI  Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 16 PLUS […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 6 […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

FORMAZIONE SPECIFICA  PLUS INCLUSI: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site

Durata in ore: 16

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal Datore di Lavoro secondo le indicazioni della normativa tecnica. In tale prospettiva e secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, tutto il personale coinvolto in un’attività lavorativa sugli impianti elettrici ad essi connessa e in loro prossimità deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro. La norma CEI 11-27 prevede che gli ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI posseggano una specifica competenza, esperienza e formazione e rappresenta lo strumento che consente al Datore di Lavoro di ottemperare agli obblighi di legge e con essa la formazione in essa prescritta, fermo restando che l’attestazione di frequenza a seguito del percorso formativo è solo uno strumento utile al Datore di Lavoro al fine di qualificare i lavoratori incaricati e rilasciare loro ì’idoneità e l’autorizzazione a lavorare sotto tensione.

Scopri di più

Pertanto, finalità del progetto formativo è quella di fornire le conoscenze idonee per il personale che svolge lavori elettrici, propedeutiche quindi all’attribuzione – da parte del Datore di Lavoro – delle qualifiche di:

  • P.ES. (Persona Esperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
  • P.AV. (Persona Avvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche;
  • PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE.

La norma fornisce, infatti, le prescrizioni, le linee guida e i requisiti minimi dei corsi di formazione rivolti al personale che deve eseguire lavori elettrici in sicurezza, sia per quanto attiene le conoscenze teoriche, sia per quelle pratiche, e classifica tali conoscenze in 4 livelli:

LIVELLO 1A – conoscenze teoriche (10 ore)

LIVELLO 1B – conoscenze e capacità per l’operatività

LIVELLO 2A – conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione (4 ore)

LIVELLO 2B – conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione

Al termine del percorso formativo è previsto un test finale di verifica dell’acquisizione delle conoscenze.

Il corso di formazione PES – PAV – PEI organizzato dalla Tecnologica Service, è finalizzato ad acquisire le competenze e le nozioni necessarie per poter lavorare in presenza di rischio elettrico ed è rivolto a tutto il personale che opera su, con o in prossimità di impianti elettrici in tensione o fuori tensione. Il corso è tenuto da docenti esperti di sicurezza elettrica e qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi della legislazione vigente.

Tale formazione è disponibile anche in e-learning sulla piattaforma della Tecnologica Service che, a garanzia della qualità dei corsi di formazione, è conforme ai requisiti imposti dalla vigente legislazione.

L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti.

Nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale (PES-PAV) ed idoneità (PEI) – art. 82 del Dlgs 81/2008 comma 1 per bassa tensione).

Quando i corsi di formazione riguardano la sicurezza dei lavoratori in generale, è necessario dare la massima priorità alla qualità dell’offerta formativa e alla qualità delle ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto

Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese

Aggiornamento: ogni 5 anni


Gli altri Corsi di Formazione

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano su stabilizzatori

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI Modalità: 🟠 In Aula […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

FORMAZIONE PES PAV PEI  Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 16 PLUS […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 6 […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

FORMAZIONE SPECIFICA  PLUS INCLUSI: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site

Durata in ore: 6

A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Scopri di più

Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio BASSO (durata 4 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.

Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007  ricadenti nel rischio BASSO.

Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.

Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.

Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO BASSO i lavoratori di settori quali: commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo.

Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto

Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese

Aggiornamento: ogni 5 anni


Gli altri Corsi di Formazione

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano su stabilizzatori

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI Modalità: 🟠 In Aula […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

FORMAZIONE PES PAV PEI  Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 16 PLUS […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 6 […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

FORMAZIONE SPECIFICA  PLUS INCLUSI: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Scopri di più

Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio BASSO (durata 4 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.

Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007  ricadenti nel rischio BASSO.

Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.

Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.

Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO BASSO i lavoratori di settori quali: commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo.

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site

Durata in ore: 4

Descrizione – Rischio MEDIO

A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Scopri di più

Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio MEDIO (durata 8 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.

Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007  ricadenti nel rischio MEDIO.

Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.

Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.

Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO MEDIO i lavoratori di settori quali: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, istruzione.

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site

Durata in ore: 8

Descrizione – Rischio ALTO

A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Scopri di più

Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio ALTO (durata 12 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.

Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007  ricadenti nel rischio ALTO.

Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.

Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.

Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO MEDIO i lavoratori di settori quali: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site

Durata in ore: 12

Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto

Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese

Aggiornamento: ogni 5 anni


Gli altri Corsi di Formazione

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano su stabilizzatori

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI Modalità: 🟠 In Aula […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

FORMAZIONE PES PAV PEI  Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 16 PLUS […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 6 […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

FORMAZIONE SPECIFICA  PLUS INCLUSI: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site

Durata in ore: 4

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti secondo i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21.12.2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento

Il suddetto Accordo stabilisce che i lavoratori che non hanno mai ricevuto formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, debbano ricevere una formazione generale di base della durata minima di 4 ore e che la stessa costituisce credito formativo permanente.

A seguito di questa formazione di base valida per tutti i lavoratori a prescindere dalla mansione e dall’attività lavorativa, è prevista una Formazione Specifica variabile secondo la classificazione basata sui CODICI ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, con durate minime di 4 ore per le aziende ricadenti nella classe di rischio BASSO (disponibile anche in modalità e-learning), 8 ore per le aziende ricadenti nella classe di rischio MEDIO e, infine, 12 ore per quelle aziende ricadenti nella classe di rischio ALTO.

Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto

Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese

Aggiornamento: ogni 5 anni


Gli altri Corsi di Formazione

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano su stabilizzatori

FORMAZIONE lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) che operano SU STABILIZZATORI Modalità: 🟠 In Aula […]

Close-up of incandescent, CFL, and LED bulbs, showcasing the evolution of lighting technology.

FORMAZIONE PES PAV PEI 

FORMAZIONE PES PAV PEI  Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 16 PLUS […]

Group of construction workers wearing high visibility gear and boots standing outdoors.

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori

AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione dei Lavoratori Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata in ore: 6 […]

FORMAZIONE SPECIFICA 

FORMAZIONE SPECIFICA  PLUS INCLUSI: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione […]

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base

FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori – modulo di base Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site Durata […]

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.

diisocianati sono composti chimici molto diffusi nel campo industriale per la produzione di prodotti poliuretanici, per esempio nel settore della verniciatura, della produzione/utilizzo di schiume termicamente isolanti, sigillanti, isolanti. Tuttavia, essi risultano tossici per la salute dell’uomo, tant’è che una singola esposizione può comportare l’insorgere di effetti negativi sulla salute del lavoratore. Possono essere utilizzati nell’edilizia, nelle industrie di componentistica auto, carrozzerie, industrie dei mobili. 

diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. 

L’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, può determinare la sensibilizzazione delle vie respiratorie (asma professionale nei lavoratori). 

PRINCIPALI OBBLIGHI DIISOCIANATI introdotti dal Regolamento (UE) 2020/1149: 

  • 24 Febbraio 2022 – RESTRIZIONE SULLA COMMERCIALIZZAIONE-IMMISSIONE SUL MERCATO: non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a  meno che ci siano le seguenti condizioni:
    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure
    • il fornitore deve garantire che:
      • il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;
      • sull’imballaggio sia presente la dicitura visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. 
    • 24 Agosto 2023 – RESTRIZIONE SULL’UTILIZZO PER USO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE:  non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che ci siano le seguenti condizioni:
      • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
      • i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Nell’ottica di una CULTURA DELLA SICUREZZA  sempre più consapevole, previdente e attenta alla salute dei lavoratori, il Regolamento (UE) 2020/1149 ha aggiornato l’allegato XVII del regolamento REACH, imponendo che i lavoratori che manipolano queste sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, debbano seguire un corso di formazione specifico.

OBBLIGHI FORMATIVI DIISOCIANATI: 

  • Tutti gli utilizzatori industriali e professionali, ovvero i lavoratori anche autonomi che manipolano diidocionati  in concentrazione superiore allo 0,1%, per poter continuare a manipolarli-utilizzarli oltre la data del 24 agosto 2023 – devono aver completato con esito positivo un corso di formazione specifica sull’uso sicuro dei diisocianati. La formazione risulta obbligatoria per gli   “utilizzatori industriali e professionali”, tra i quali per la definizione di cui al punto 3 della restrizione non risultano i fornitori/venditori/magazzinieri.
  • Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo 
  • La formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni. 
  • La formazione va tenuta da personale docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( rif. REQUISITI DI 06/03/2013), con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Deve altresì trattare specificatamente delle caratteristiche  dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio, della progettazione e delle relative precauzioni di utilizzo. 
  • TIPOLOGIE FORMATIVE- ANCHE ONLINE:
    • FORMAZIONE BASE (2h) -per preposti e lavoratori addetti all’utilizzo dei diisocionati per uso industriale o professionale – in concentrazione superiore allo 0,1%
    • FORMAZIONE INTERMEDIA (3h) -per i lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma) applicazione a spruzzo in cabina ventilata applicazione con rullo applicazione con pennello applicazione per immersione o colata trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi pulitura e rifiuti qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.
    • FORMAZIONE AVANZATA (4h) – per preposti e lavoratori addetti all’utilizzo dei diisocionati per uso industriale o professionale – in concentrazione superiore allo 0,1%. In particolare manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi) applicazioni per fonderie manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C) applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri) qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.

La TECNOLOGICA SERVICE srl, Società che da oltre 25 anni è attiva nel Settore della Consulenza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e  Soggetto Formatore Accreditato Regione Sicilia, mette a disposizione il proprio staff di docenti ed esperti per la FORMAZIONE degli utilizzatori dei DIISOCIONATI. 

Possibilità di corsi in AULA – WEBINAR- FAD.

SCARICA ilREGOLAMENTO EUROPEO DIISOCIANATI

AREA FORMAZIONEdott.ssa Delia Stornaiuolo

phone: +39 0922 59 45 89

e-mail: formazione@tecnologicaservice.it

Si sta ormai concludendo una delle estati più calde che si ricordi.

Secondo alcuni studiosi le temperature avrebbero raggiunto i picchi più alti da qualche secolo a questa parte e, come spesso avviene di fronte a delle situazioni considerate emergenziali, l’uomo deve confrontarsi con delle nuove sfide e fare esperienza per il futuro.

Anche se non tutti ne sono a conoscenza, anche il calore, come il freddo d’altra parte, può costituire un rischio per la sicurezza dei lavoratori e la normativa prevede espressamente uno specifico obbligo di valutazione.

Il Testo Unico, in relazione al microclima, prevede una numerosa serie di prescrizioni generali per la gestione della temperatura nei luoghi di lavoro (Titolo II – Allegato IV), nei siti industriali e non industriali,  ma anche obblighi specifici relativi alla valutazione del rischio derivante da agenti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, ed appunto microclima.

È previsto, per esempio, che i lavori continuativi non possano essere svolti in locali chiusi qualora gli ambienti di lavoro non siano ben difesi contro gli agenti atmosferici, con isolamento termico ed acustico; qualora non vi siano aperture sufficienti per il ricambio dell’aria o non siano asciutti e difesi dall’umidità.

Insomma, il D.Lgs. 81/08 impone che per tutta la durata del lavoro la temperatura dell’ambiente interno sia adeguata all’organismo umano e tenga conto dell’influenza che sulla temperatura ha il grado di umidità ed il movimento dell’aria: ciò al fine di consentire che lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambienti chiusi non diventi pericoloso per la salute a causa di agenti fisici come la temperatura.

Di recente, però, l’improvviso aumento delle temperature, che hanno raggiunto picchi fuori dal comune, ha imposto una più attenta rivisitazione del rischio da microclima anche in relazione ai lavori che vengono svolti all’aperto.

Tutti gli operatori del settore, i datori di lavoro e la stessa INAIL, hanno infatti dovuto fronteggiare, ancora una volta, un’estate nella quale esporsi al sole, in momenti in cui la temperatura raggiungeva o superava i 40°, diventava un rischio inaccettabile per la salute.

La situazione è peraltro divenuta emergenziale dopo alcuni tragici eventi infortunistici incorsi a lavoratori che hanno perso la vita quale diretta conseguenza del colpo di calore (magari aggravatosi a causa di patologie pregresse), o quale conseguenza indiretta della esposizione ad elevate temperature (per esempio un malore dovuto al caldo verificatosi in particolari momenti dell’attività – ci si immagini un lavoratore che a causa del caldo si sente male mentre sta salendo una scala a pioli).

Come riportato da numerosi quotidiani ed in particolare da La Repubblica, in un articolo comparso on line in data 19 luglio, nella sola settimane centrale del mese di luglio vi sono stati almeno 5 decessi di persone che si trovavano intente al lavoro, all’aperto e durante i momenti più caldi della giornata.

È per esempio avvenuto in provincia di Ancona che un lavoratore di 75 anni sia morto di infarto mentre manovrava una gru durante uno degli orari più caldi della mattina; un camionista di origine serba è stato trovato morto a bordo del suo camion in una piazzola nelle strade del bresciano; un lavoratore è stato stroncato da infarto mentre si trovava all’interno di un container dove le temperature erano evidentemente troppo alte.

L’ipertemia pare abbia anche colpito anche un lavoratore che si trovava intento a pulire un magazzino e che, all’arrivo dei soccorsi, poi rivelatisi inutili, avesse una temperatura corporea di 43°, così come pare dovuto alla temperatura eccessiva anche l’infortunio occorso a quel lavoratore che, pur giovane (44 anni), è stato colpito da malore mentre si trovava intento a tracciare la segnaletica stradale.

Non è un dunque un caso che l’INAIL, l’INPS e l’INL, proprio a metà del mese di luglio abbiano ribadito, anche con  messaggi congiunti, quanto già affermato nel luglio del 2022, allorchè furono emanate disposizioni per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria in tutte quelle giornate in cui la temperatura esterna superava i 35° (o anche con temperature inferiori qualora la temperatura “percepita” li superasse).

È pertanto lecito chiedersi cosa si debba fare per affrontare il rischio da microclima quando si lavora in ambienti esterni e non sia possibile mitigare direttamente la gestione della temperatura (come invece si può fare in locali chiusi attraverso per esempio la climatizzazione dell’ambiente).

In proposito, bisogna partire dalla considerazione che lo stress da calore è un rischio significativo per tutti coloro che svolgono attività lavorative all’aperto, soprattutto quando queste prevedono un intenso lavoro fisico con esposizione diretta alla luce solare e al calore.

In settori come l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’edilizia civile e stradale, l’estrazione mineraria, i trasporti, la manutenzione e la fornitura di servizi pubblici, la temperatura diventa un fattore determinante che aumenta il rischio di incorrere in infortuni.

L’esposizione diretta alla radiazione solare può infatti compromettere le prestazioni motorio-cognitive fino al punto da incidere direttamente sulla salute del lavoratore.

Negli ambienti outdoor, però, è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali ed è per questo che, laddove la temperatura raggiunga valori pari o superiori ai 35 °, diventano obbligatorie delle misure di mitigazione che vanno ad incidere sull’organizzazione del lavoro.

Per esempio, in alcuni casi è possibile programmare le attività in orari a basso indice di soleggiamento evitando il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo (tra le 12:00 e le 16:00), anticipando l’inizio dell’orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali.  In altri, si potrebbe evitare l’esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all’ombra.

In ogni caso, è sempre opportuno informare i lavoratori sui rischi dello stress termico al fine di sollecitare  l’utilizzo costante di acqua e di integratori salini programmando delle pause prolungate in aeree aperte ombreggiate o in zone chiuse più fresche.

Non può infatti escludersi che dove il rischio legato al microclima non sia stato correttamente valutato e correttamente affrontato, con adeguate misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro possa incorrere in responsabilità penali in caso di infortuni sul lavoro la cui eziologia possa essere legata ad un eccessivo stress termico (se mal valutato e/o mal gestito).

Inoltre, già con sentenza n. 6631 del 2015 la Corte di Cassazione sanciva il principio per cui il lavoratore che si rifiuti di effettuare la prestazione in una situazione di caldo o di freddo eccessivo, non soltanto non è sanzionabile da un punto di vista disciplinare, ma conserva il diritto alla piena retribuzione fino a che il datore di lavoro non abbia provveduto a ripristinare delle condizioni di lavoro compatibili con la tipologia di prestazione richiesta.

In conclusione, anche in attesa di verificare come si orienteranno i giudici nel valutare alcuni degli  infortuni verificatisi e per i quali sono state avviate indagini ed accertamenti, non si può che consigliare di rivedere i Documenti di Valutazione dei Rischi, ove occorra prevedendo, specificando ed imponendo tutte le misure di mitigazione del rischio da microclima che la specificità della prestazione lavorativa richieda.

AREA LEGALEavv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail: avvocatolentini@tecnologicaservice.it

Molti di noi, anche senza alcuna specifica preparazione in materia, sono in grado di comprendere cosa si intenda per infortunio sul lavoro e quali siano le differenze con la malattia professionale, ma spesso si danno per scontati alcuni elementi caratterizzanti dell’uno e dell’altra che potrebbero risultare problematici.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata da causa violenta e in occasione di lavoro, che determini la morte della persona o sia tale da ridurne parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

L’evento infortunistico, come dico sempre durante i miei corsi, è dunque un evento immediatamente constatabile che sia avvenuto durante l’attività lavorativa (o comunque in occasione di lavoro, come per esempio l’infortunio in itinere), che abbia determinato una lesione e che sia stato determinato da causa violenta (scivolo mentre percorro un corridoio dell’ufficio, cado e mi rompo un braccio, vado in ospedale e constatano che ho subito un infortunio).

La malattia professionale non è invece un evento immediato, poiché la capacità lavorativa della persona si riduce nel tempo e può essere considerata “professionale” solo allorché trovi la propria origine in cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro a diretto contatto con le polveri di amianto, contraggo l’asbestosi, ho contratto una malattia professionale se il contatto con l’agente patogeno è avvenuto per cause legate alla mia prestazione lavorativa).

Legare un evento infortunistico o una malattia allo svolgimento dell’attività lavorativa ha quindi ovvie conseguenze, sia sul piano assicurativo, perché determina l’intervento indennitario dell’INAIL; sia sul piano della tutela del posto di lavoro, perché il periodo di infortunio non si conteggia ai fini del periodo di comporto (che è il periodo minimo in cui il datore di lavoro è obbligato a garantire la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia); sia anche sul piano generale dell’assistenza all’infortunato o alla famiglia superstite in caso di morte sul lavoro (ad es. rendita vitalizia ai superstiti e contributi alle spese funerarie).

Naturalmente su questi argomenti sono stati scritti numerosi trattati, enormi volumi ed infiniti articoli, molti facilmente reperibili anche sul web, ma non mi interessa in questa sede trattare i temi in modo approfondito, proprio per le ragioni espresse sin dalla presentazione della rubrica.

Ciò che mi preme precisare, però, è che non tutti gli infortuni sul lavoro e non tutte le malattie professionali danno diritto ad un pagamento da parte dell’INAIL poiché il DPR 1124/1965 (Testo Unico INAIL) prevede  una sorta di franchigia all’interno della quale al lavoratore non spetterà alcun indennizzo.

Ove infatti il danno biologico subito dal lavoratore sia inferiore al 6%, non sarà dovuto alcun indennizzo, mentre se il danno biologico è compreso tra il 6% ed il 15% spetterà un indennizzo una tantum (commisurato al grado di danno) e, ove superiore al 15%, è prevista una rendita vitalizia.

Inoltre, non tutti gli incidenti sul lavoro sono considerati ai fini INAIL poiché ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 1124 si considera infortunio ogni evento che abbia determinato (per causa di lavoro e per causa violenta) la morte del lavoratore, una inabilità permanente al lavoro, o una inabilità temporanea che abbia determinato l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Tale metodo di identificazione degli infortuni, collegati anche ai fini statistici INAIL, all’assenza dal lavoro per più di tre giorni, determina inevitabilmente una importante conseguenza: esistono degli infortuni, che, solo per le minime conseguenze sul lavoratore, non vengono registrati o considerati ai fini statistici.

Gli operatori della sicurezza, tuttavia, siano essi datori di lavoro, dirigenti, preposti o RSPP, hanno sempre l’interesse a conoscere ogni singolo evento verificatosi sul posto di lavoro, poiché, come sempre detto anche negli articoli precedenti, solo dalla conoscenza deriva la possibilità di intervento.

In altri termini, se un lavoratore sta effettuando in modo non conforme una procedura pericolosa ed a seguito di infortunio subisce solo un piccolo danno, che non lo costringe ad assentarsi dal lavoro per più di tre giorni, il fatto che l’infortunio non venga considerato tale ai fini INAIL, non vuol dire che non debba essere attenzionato.

Potrebbe essere infatti necessario sollecitare l’attenzione del lavoratore, effettuare una ulteriore formazione, correggere la procedura o migliorare i sistemi di protezione, poiché è possibile che l’evento si ripeta e non è detto che abbia le stesse marginali conseguenze dal punto di vista del danno subito dal lavoratore.

Immaginiamo che durante la costruzione di un edificio venga installata insieme al  ponteggio una rete parasassi, per impedire la caduta al suolo di materiale durante le fasi di lavoro.  Ed immaginiamo che, da una perforazione nascosta della rete, cada sul casco di protezione di un operaio che lavora in strada una piccola pietra, senza che l’evento generi conseguenze fisiche sul lavoratore, o comunque senza che le conseguenze determino un’assenza dal lavoro per almeno tre giorni.

Un siffatto evento non sarà rubricato come infortunio, non verrà denunciato e non verrà inserito negli indici statistici.

Tuttavia, ove non lo si prendesse in considerazione, non si potrebbe avere alcun miglioramento del sistema di sicurezza (riparazione o sostituzione della rete parasassi) e un identico evento futuro potrebbe determinare delle conseguenze ben più gravi sulla salute di altro lavoratore.

Questo modo di ragionare ha portato nel tempo alla valorizzazione, ai fini dell’analisi di tenuta del sistema di sicurezza e salute sul lavoro, dei c.d. NEAR MISS.

Il termine inglese può facilmente essere tradotto come “quasi infortunio o infortunio mancato” e l’importanza di riuscire a valorizzarli risiede nella considerazione che essi sono sempre precursori degli incidenti o indicatori di potenziali infortuni, perché indicano che un luogo di lavoro o i processi che si svolgono al suo interno non sono così sicuri come dovrebbero essere.

I near miss sono un segnale di avvertimento della presenza di pericoli o di rischi che devono essere affrontati.

Per esempio, se un macchinario industriale per la stampa perde olio o vernice e gli operatori che lo utilizzano rischiano si scivolare (e di impattare sul macchinario in funzione), il fatto che non siano ancora caduti non vuol dire che non cadranno in seguito, per cui quella situazione deve essere segnalata, affinchè venga attenzionata e poi corretta nell’interesse di tutti, lavoratori, datore di lavoro e azienda.

La capacità di un’azienda di attenzionare i near miss è quindi un elemento essenziale per capire le possibilità di sviluppo e di ampliamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

La sfida principale, tuttavia, risiede proprio nella sensibilizzazione di tutti gli operatori della sicurezza, dal singolo lavoratore al preposto, dall’addetto al servizio di prevenzione e protezione al dirigente, i quali devono avere la capacità di riconoscere le potenziali conseguenze negative di un evento che non ha prodotto danni (in quella occasione), ma che è astrattamente nelle condizioni di produrli.

Non sempre però i lavoratori si rendono conto della potenziale gravità di un mancato infortunio, talvolta hanno paura di denunciarlo e talaltra si preoccupano di poter sembrare eccessivamente pedanti nei confronti dei vertici aziendali. Ciò, però, porta alla conseguenza che i quasi infortuni passino inosservati, l’azienda non venga messa nelle condizioni di conoscere e di intervenire ed una lampadina che poteva accendersi su una situazione di pericolo resta spenta (ed il pericolo subdolamente celato).

Un sistema adeguato di segnalazione dei near miss, oggi, è dunque un obbiettivo a cui le aziende devono tendere al fine di poter meglio valutare il proprio sistema di gestione della sicurezza e migliorarlo laddove occorra.

In conclusione, ritornando al filo conduttore di ogni breve articolo che fa parte di questa piccola rassegna, occorre ricordare che per aumentare il livello di sicurezza delle nostre aziende, bisogna innanzitutto aumentare la sensibilità delle persone comuni, anche su temi talvolta specifici che possono all’apparenza sembrare molto specifici e/o troppo tecnici.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail: avvocatolentini@tecnologicaservice.it

LA SALUTE

Dopo aver dedicato alcune brevi riflessioni ai presupposti della sicurezza sul lavoro, alle principali attività di tutela ed alle modalità con cui questa deve essere fornita al lavoratore, occorre chiedersi quale sia il bene finale tutelato dalla normativa e come lo si debba definire.

La maggior parte delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08, certamente quelle che contengono obblighi penalmente sanzionati, hanno infatti, quale ratio originaria, quella di tutelare “LA SALUTE” del lavoratore, che non deve essere messa in pericolo da eventuali omissioni o inadempimenti agli obblighi previsti dalla legge.

Ma cosa si intende con il termine salute quando si affronta il tema della sicurezza sul lavoro potrebbe non essere così evidente.

Nel corso degli anni, infatti, ponendo ai miei corsisti l’interrogativo, ho avuto modo di appurare che il concetto di salute può essere definito in termini filosofici (“il bene della vita cui tutti aspiriamo”), in termini giuridici (“un diritto da salvaguardare”), in termini medici (“uno stato fisico di benessere”), o talvolta anche in termini negativi (“sto bene e quindi sono in salute se non ho malattie”).

Tuttavia, nell’ambito del D.Lgs. n. 81, il termine salute ha trovato per la prima volta una sua specifica definizione normativa nell’art. 2, lett. o), quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.

In realtà, la salute era stata definita in questi termini dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) già alla fine degli anni ’40, ma era sempre stata considerata come una definizione di principio diretta alla persona, all’essere umano, non certo come parametro normativo per valutare l’effettività della tutela prestata al lavoratore.

Pare opportuno evidenziare come nel D.Lgs. n. 626/94, emanato a seguito del tardivo recepimento di numerose direttive europee in tema di sicurezza sul lavoro e precursore del D.Lgs. n. 81/08, la definizione di salute non avesse trovato ingresso nella normativa e la tutela da offrire al lavoratore si riferiva alla sua incolumità fisica.

È solo nel 2008, con l’emanazione del D.Lgs. n. 81, che il legislatore italiano decide di recepire all’interno di un testo normativo la definizione dell’OMS e, così facendo, determina un epocale cambiamento nella gestione della sicurezza.

Se prima del 2008, infatti, la posizione di garanzia del datore di lavoro aveva quale perimetro di confine l’infortunio fisico del proprio dipendente, con la traslazione della definizione OMS all’interno di una legge dello stato, la posizione di garanzia e, dunque, la tutela da offrire al lavoratore, è stata estesa sino a ricomprendere il benessere psichico, mentale e sociale del lavoratore, proprio in quanto persona.

Non è un caso che subito dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 gli esperti del settore si trovarono a dover fronteggiare per la prima volta la valutazione di nuovi rischi come per esempio “lo stress lavoro-correlato”: una tipologia di rischio, non legata alla incolumità fisica del lavoratore, che fino a quel momento non aveva mai trovato ingresso nei Documenti di Valutazione dei Rischi.

Naturalmente, l’argomento relativo al rischio stress lavoro-correlato non può essere affrontato in questa sede, ma ciò che ricordo di quel periodo è che molti tecnici e molti specialisti, prima della emanazione di specifiche linee guida normative, si avventurarono nella redazione di questionari da sottoporre ai dipendenti per avere elementi su cui basare la valutazione dei rischi ed in particolare dello stress lavoro-correlato.

I questionari inizialmente sottoposti ai lavoratori contenevano domande del tipo “sei felice di recarti al lavoro? – ti senti soddisfatto della tua vita lavorativa? – ti piace svolgere le mansioni che ti sono state affidate? – trovi confortevole il tuo posto di lavoro?” o comunque impostate sul sentimento personale del singolo intervistato.

I primi risultati di questa tipologia di test, così impostata, non poteva che portare a risultati sconfortanti, che registravano livelli di stress enormi, anche in misura superiore all’80% del personale intervistato.

Se mi si consente un po’ di ironia, sfido qualunque operaio/a o impiegato/a che si è alzato all’alba, ha combattuto con i propri figli per portarli a scuola, ha fatto le corse contro il tempo per arrivare in orario, sperato di trovare subito parcheggio, che fa i conti per arrivare a fine mese e che magari è anche insoddisfatto della propria vita coniugale, a rispondere al test dichiarando la propria felicità nel recarsi al lavoro!

È evidente che il rischio deve essere valutato tenendo conto solo quelle situazioni lavorative che possono essere fonte di stress, come ad esempio la ripetitività dei compiti, illuminazione o rumori, postazione di lavoro, contatto con il pubblico etc., e non è un caso che oggi la valutazione debba essere effettuata attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti come lo psicologo.

In alcuni settori, inoltre, si è cominciato a valutare situazioni patologiche tipiche e già definite come la sindrome di burnout (dall’inglese “to burn out”, cioè bruciarsi o esaurirsi) identificata dall’OMS come patologia legata a situazioni di stress nelle quali il soggetto non riesce a gestire i propri compiti o le aspettative di successo proprie o degli altri (avviene per es. nella scuola, in sedi magari disagiate, allorchè il docente abbia delle classi che non lo seguono, che non riconoscono il suo lavoro o l’importanza dell’insegnamento così da generare una disaffezione dello stesso verso l’insegnamento, verso il proprio ruolo o le proprie capacità, con conseguenze anche sul piano sociale e relazionale).

In conclusione, però, ciò che interessa ai fini della breve analisi che ci siamo proposti, è che oggi, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 81/08, ampliandosi il concetto stesso di salute, anche l’ambito di tutela che il legislatore ha riservato ai lavoratori (correttamente considerati titolari di un diritto alla piena esplicazione della propria personalità) ha un orizzonte molto più esteso di prima.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail:avvocatolentini@tecnologicaservice.it

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Nelle precedenti “Pillole” è stato più volte evidenziato l’indissolubile legame esistente tra la prevenzione e la conoscenza, perché non si può prevenire ciò che non si conosce.

Il rischio presente sul luogo di lavoro deve dunque essere riconosciuto e valutato, per poter essere gestito e comunicato a tutti coloro che operano all’interno del sistema aziendale.

In termini generali, si può affermare che le attività attraverso le quali avviene tale comunicazione sono l’INFORMAZIONE, la FORMAZIONE e l’ADDESTRAMENTO.

Queste tre diverse attività sono espressamente definite all’art. 2 del D.Lgs. n.81/08 [1], differiscono per finalità e rappresentano tre livelli di conoscenza dei rischi.

Innanzitutto, seppur possa apparire scontata, è obbligatoria una premessa: un lavoratore può essere informato, formato e addestrato dal proprio datore di lavoro su come svolgere al meglio ed in modo più produttivo le proprie mansioni, senza che ciò abbia necessariamente attinenza con la comunicazione dei rischi correlati a quella attività.

Un impiegato amministrativo, addetto all’utilizzo di uno specifico software gestionale, potrebbe, per esempio, ricevere ore di formazione su come utilizzare quel programma, senza mai essere messo a conoscenza dei rischi correlati all’utilizzo di un pc.

Un cosa è sapere come produrre ed essere funzionali al ruolo affidatoci dall’azienda che ci ha assunti, altra cosa è sapere come produrre in sicurezza, ovverosia con la consapevolezza dei rischi che si corrono mentre si esegue la prestazione lavorativa.

Fatta questa precisazione, durante i miei corsi, sono solito chiedere ai partecipanti se siano nelle condizioni di fornirmi una definizione delle tre attività citate e, sebbene a livello embrionale ciascuno di noi possa pervenire ad una definizione di massima, mi trovo sempre a dover rappresentare alcuni esempi concreti per rendere più comprensibile la differenza.

Così, l’interlocuzione con l’aula, si incanala, più o meno, verso la seguente discussione, domanda e risposta:

  • Se vi trovate in aeroporto e sono stati appena lavati i pavimenti quale rischio correte camminando? – Scivolamento!
  • E come posso avvertirvi di questo rischio, considerato che siete appena arrivati e magari siete in ritardo per prendere il volo? – Con il cartello giallo! –
  • E perché il cartello è di colore giallo? – Perché il giallo indica un avvertimento (il rosso un divieto ed il blu un obbligo)!
  • Ma quale immagine è rappresentata nel cartello giallo? – L’omino che scivola e finisce gambe all’aria.
  • Bene! Allora avete compreso che cos’è l’informazione! L’INFORMAZIONE è la trasmissione di una notizia utile ai fini della identificazione di un rischio ed è stato sufficiente mostrarvi un immagine per trasmettervela”.

In effetti, basta una foto, un’immagine, una circolare, una mail, un avviso in bacheca, un cartellone accanto ad un macchinario, per poter informare dell’esistenza di un rischio o di quale comportamento tenere per ridurlo.

La FORMAZIONE, invece, è un processo educativo continuo che ha un suo momento iniziale (in genere temporalmente coincidente con l’immissione nelle mansioni lavorative), ma che non ha un momento finale prestabilito.

Il mutamento del rischio, per esempio correlato oggettivamente all’utilizzo di nuovi macchinari o soggettivamente al mutamento delle mansioni del lavoratore, potrebbe in qualsiasi momento generare la necessità di una nuova formazione o di una formazione integrativa[2].

La formazione, dunque, non può fermarsi alla semplice conoscenza del rischio, ma deve estendersi all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza di quella specifica mansione, di quella procedura, all’utilizzo di quel macchinario o di quell’attrezzatura.

Ecco perché sono ormai previste delle specifiche indicazioni normative, sia sulle modalità di erogazione della formazione; sia sui contenuti e sui programmi; sia in relazione ai requisiti che i docenti devono avere; sia sulle verifiche di apprendimento da effettuare al termine dei vari corsi.

Peraltro, prima che alcuni Accordi Stato-Regione, intervenuti successivamente al D.Lgs. 81, disciplinassero i contenuti minimi della formazione ed intervenissero sulle modalità con cui effettuarla, il principale riferimento normativo risiedeva negli aggettivi “adeguata e sufficiente”[3] o “adeguata e specifica”.

In altri termini, il legislatore si limitava ad affermare che il lavoratore doveva ricevere una formazione adeguata e sufficiente, ma non specificava all’interno di quale perimetro la formazione erogata dal datore di lavoro potesse considerarsi sussumibile nei parametri di adeguatezza e sufficienza.

Comprenderete che i concetti stessi di adeguatezza e sufficienza siano facilmente suscettibili di interpretazione, proprio perché si tratta della formulazione “in bianco” di un obbligo normativo che deve poi, di fatto, essere riempito di contenuto dal Giudice investito della valutazione di quella circostanza e di quel comportamento.

Ne derivava, in molti processi, incardinatisi per giudicare una responsabilità penale del datore di lavoro direttamente connessa ad una presunta omissione formativa, che la fase dibattimentale diventasse uno scontro sui concetti di sufficienza ed adeguatezza: laddove l’avvocato difensore riteneva sempre sufficiente ed adeguato ciò che il Pubblico Ministero, avendo a disposizione gli stessi elementi di prova, riteneva invece insufficiente e/o inadeguato.

L’intervento di una disciplina normativa che ha definito i parametri dell’attività formativa, ha dunque reso meno complesso, almeno in questa prospettiva, il rispetto dell’obbligo da parte del datore di lavoro.

L’ADDESTRAMENTO, invece, afferisce un step conoscitivo mirato al saper fare, ovverosia all’apprendimento consapevole dei rischi connessi all’utilizzo in concreto di un macchinario, di un’attrezzatura, di una sostanza o di una procedura operativa.

Per fare un esempio, su un carrello elevatore è sempre apposto un adesivo che raffigura i rischi connessi ad un utilizzo non corretto o le manovre da evitare durante l’uso della macchina: questa è informazione.

In azienda, però, prima che ci immettano nelle mansioni di addetto alla guida di carrello elevatore, qualcuno dovrà formarci non solo su quali leve azionare, ma sui rischi legati al suo utilizzo, sui percorsi da seguire, sulle protezioni da utilizzare e sulla procedure da seguire o da evitare mentre lo si guida (per esempio il maggior numero di incidenti gravi in queste fattispecie avviene a seguito del ribaltamento del carrello portato troppo velocemente in curva, magari con la benna ancora alzata e/o su suolo in pendenza). Quando sarà stata valutata l’acquisizione delle nostre competenze si potrà allora parlare di formazione.

Infine, una volta messi a conoscenza dei rischi e formati su come affrontarli, qualcuno di competente dovrà farci eseguire delle prove e delle manovre per verificare non solo le nostre competenze, ma la nostra capacità di mettere in pratica ciò che ci è stato trasmesso: questo sarà addestramento.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO RIENTRANO NELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E SOMO DETERMINANTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail:avvocatolentini@tecnologicaservice.it

[1] aa) “formazione“: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) “informazione“: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) “addestramento“: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

[2] Da questo punto di vista l’azienda deve programmare gli aggiornamenti formativi, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla legge, ma deve essere pronta ad effettuare una nuova formazione, anche non programmata, ove ciò si renda necessario. Da qui l’importanza di un RSPP sempre pronto a svolgere il suo ruolo consulenziale i materia di prevenzione e protezione.

[3] Per esempio art. 37 D.Lgs. n. 81/08: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […], locuzione normativa già utilizzata nel D.lgs. n. 626/94.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La difficoltà di questa breve analisi risiede nel provare a rendere semplice e comprensibile un concetto tecnico di assoluta rilevanza.

Se la Prevenzione e la Protezione sono, infatti, le linee guida che la normativa utilizza per individuare gli obiettivi di tutela del lavoratore in azienda, la VALUTAZIONE DEI RISCHI è il presupposto da cui ogni attività e/o misura di prevenzione e protezione deve prendere le mosse.

Nessuna misura di prevenzione o di protezione può ritenersi adeguata e sufficiente se non sia stata scelta in funzione di una preliminare e completa valutazione dei rischi.

In linea generale la valutazione dei rischi può essere definita come quell’esame analitico dei rischi presenti in azienda che deve essere effettuato: con riferimento alla tipologia di attività svolta; con riferimento alle mansioni ed ai compiti affidati ad ogni lavoratore; in relazione alle macchine, agli utensili, ai preparati, ai materiali ed alle sostanze utilizzate e presenti sul luogo di lavoro e che deve comprendere tutti i rischi, anche solo per escludere quelli non rilevati.

La funzionalità del sistema aziendale in tema di sicurezza è direttamente correlata alla completezza, alla accuratezza ed alla specificità con cui è stata effettuata la valutazione dei rischi ed essa, d’altro canto, è sempre finalizzata a pianificare le misure che devono essere adottate per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi stessi.

Tale valutazione è un obbligo tipico del datore di lavoro, direttamente connesso alla posizione di garanzia che questi riveste rispetto ai lavoratori e non può essere delegato ad altri.

Inoltre, una corretta valutazione non può prescindere dalle specifiche indicazioni, modalità e criteri stabiliti dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/08: il documento che viene fuori da questa valutazione viene comunemente individuato con l’acronimo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Per rendere più elementare la comprensione, durante i miei incontri formativi, sono solito paragonare il DVR ad un vero e proprio manuale della sicurezza in azienda, all’interno del quale devono potersi trovare tutte le risposte agli interrogativi inerenti la gestione di un rischio o le modalità di effettuazione di una procedura operativa.

Proprio per tali ragioni, il DVR deve sempre essere considerato come un manuale vivo, necessario di aggiornamento e di confronto costante con le reali modalità di gestione dell’attività aziendale.

Non è raro che la valutazione originaria possa improvvisamente divenire inadeguata rispetto alla realtà operativa e ciò succede, per esempio, allorchè l’azienda acquisti nuovi macchinari o nuovi utensili o modifichi una propria procedura interna.

Variando determinati elementi si ha una variazione, anche solo potenziale, del rischio originario e per questo diventa determinante che il datore di lavoro sia pronto a notiziare il proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – cui sarà dedicato altra “Pillola”), affinché il DVR venga riesaminato e venga verificata la compatibilità della valutazione originaria con le modifiche intervenute nel processo di produzione.

La valutazione dei rischi è, quindi, la prima e la più importante tra le misure generali di tutela previste dalla normativa, poiché è l’origine del sistema di sicurezza aziendale.

Il rischio deve prima essere valutato, affinché poi possa essere gestito e comunicato.

La possibilità di gestire un rischio, naturalmente, dipenderà tanto da una corretta valutazione, quanto dalla capacità dell’azienda di pianificare ed individuare le giuste misure per affrontarlo e ridurlo al minimo.

Come detto nella prima “Pillola” dedicata alla prevenzione, perché il sistema delineato dalla normativa sia portato a compimento, l’azienda dovrà anche utilizzare i giusti metodi per “comunicare” ai lavoratori i risultati della valutazione e le misure di prevenzione e protezione pianificate per la gestione dei rischi.

Se la valutazione e la pianificazione degli interventi sono corretti e l’azienda riesce a renderne partecipi i lavoratori attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento, allora sarà possibile aumentare il livello di tutela prevenzionistica con conseguenziale innalzamento dell’intero sistema di sicurezza aziendale.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail:avvocatolentini@tecnologicaservice.it

Vi presentiamo un nuova serie di articoli brevi, la cui redazione è stata affidata al nostro Responsabile dell’Ufficio Legale – Avv. Federico Lentini – che, facendo tesoro della ultradecennale esperienza come formatore, ha deciso di proporre delle “Pillole di Sicurezza”.

L’obiettivo è aumentare il livello di conoscenza dei temi inerenti la sicurezza, posto che la Tecnologica Service srl ha da tempo sposato l’idea che una crescita culturale sul tema – da parte del mondo imprenditoriale – non possa prescindere da una più generale crescita culturale di ognuno di noi.

Questa serie di scritti è, dunque, destinata a quel lettore che, curioso di conoscere alcuni temi essenziali della sicurezza sul lavoro, non vuole confrontarsi con una lettura prolungata o eccessivamente tecnica.

In altri termini, il nostro Avvocato ha deciso di sintetizzare, in brevi articoli, parte dei contenuti di una formazione generale diretta al lavoratore affinché, almeno a livello embrionale, i concetti chiave che disciplinano il mondo della sicurezza sul lavoro possano essere letti e compresi anche da chi si approccia per la prima volta al tema.

Utilizzando un linguaggio semplice ed esempi ricavati dall’esperienza, si propone dunque un agevole approccio ai temi normativi principali

Buona lettura.

LA PROTEZIONE

La PROTEZIONE è la seconda direttiva su cui si muove la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza della PREVENZIONE, che abbiamo definito come l’insieme delle attività che hanno come scopo quello di ridurre la probabilità di verificazione di un evento infortunistico, la PROTEZIONE non incide direttamente sull’indice probabilistico, ma sugli effetti provocati da un incidente.

La protezione, infatti, può essere definita come l’insieme delle attività e delle misure che hanno quale finalità quella di ridurre la magnitudo del danno nell’ipotesi in cui si verifichi un evento infortunistico (ovverosia nei casi in cui la prevenzione non è bastata).

Per fare un esempio, che, nella sua banalità, produce un effetto di immediata comprensione, si può dire che se in un cantiere un operaio indossa un casco di protezione, l’utilizzo del casco non incide sulla probabilità che dall’alto possa cadere un oggetto, ma sugli effetti della caduta dell’oggetto sulla testa dell’operaio.

In altri termini, nella corretta logica legislativa, accanto all’attività anticipatoria della tutela (la prevenzione) deve sempre essere associata un’attività o una misura protettiva poiché, per quanto efficace e ben fatta sia la prevenzione all’interno di un’azienda, esisterà sempre un margine probabilistico all’interno del quale un evento infortunistico può verificarsi ed è per questo che la protezione deve intendersi quale elemento necessario e complementare rispetto alla prevenzione.

La logica legislativa è semplice: il datore di lavoro ed i soggetti della sicurezza devono ridurre al minimo il rischio, ma poiché l’infortunio può sempre verificarsi, il datore di lavoro deve anche pensare a tutte le misure necessarie per ridurre il danno, laddove l’evento si verifichi comunque, anche accidentalmente.

Tecnicamente le misure protettive si distinguono in collettive, individuali, attive e passive.

Rientrano nella prima categoria (DPC) le misure destinate indistintamente a tutti i lavoratori o ad un insieme di essi, quelli che per esempio stanno svolgendo un particolare attività con rischio comune. Sono tutti quei dispositivi progettati per offrire protezione a più lavoratori contemporaneamente. Un classico esempio di protezione collettiva sono i parapetti duranti i lavori in quota o le porte REI (c.d. porte tagliafuoco) in ambito di tutela antincendio.

I dispositivi di protezione individuale o DPI, invece, sono destinati alla protezione del singolo lavoratore e rientrano tra questi tutti quegli strumenti che più facilmente siamo soliti identificare come strumenti di protezione come caschi, guanti, scarpe antiscivolo etc.

Il rapporto tra i due tipi diversi di protezione è un rapporto di prevalenza a favore dei DPC, poiché la normativa (art. 15 D. Lgs. n. 81/08 – Misure generali di tutela) prevede espressamente che il datore di lavoro debba dare priorità alle misure di protezione collettiva, così imponendo che la protezione individuale abbia una natura residuale.

Per richiamare gli esempi fatti sopra, il datore di lavoro dovrà predisporre dei parapetti in tutte le circostanze in cui vi sia il rischio di caduta dall’alto e sia possibile la installazione degli stessi, ma dovrà ulteriormente fornire la cintura di sicurezza con ancoraggio a quei singoli lavoratori per cui permanga un rischio di caduta (per esempio perché stanno operando in luoghi in cui non è possibile l’installazione del parapetto o le cui condizioni di lavoro consiglino una misura individuale aggiuntiva).

Le misure protettive vengono poi distinte a seconda che necessitino o meno l’attivazione o l’utilizzo diretto da parte del lavoratore.

I DPI sono ovviamente strumenti di protezione attiva poiché devono essere indossati ed utilizzati o attivati dal soggetto a cui forniscono protezione. La protezione passiva è invece maggiormente associata ai DPC che, spesso, una volta predisposti o installati, non necessitano più di alcuno specifico intervento (per esempio i parapetti o le porte REI).

In genere, durante i corsi,  dopo avere spiegato questi concetti basilari, pur leggendo nei volti dei partecipanti la soddisfazione di aver compreso la differenza tra prevenzione e protezione, sono solito chiedere se, a loro giudizio, un estintore sia da considerarsi uno strumento di prevenzione o di protezione…ed è allora che talvolta mi rendo conto che devo offrire qualche ulteriore delucidazione[1].

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail:avvocatolentini@tecnologicaservice.it

LA PREVENZIONE

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sin dalle sue origini, si muove su due direttive chiave che sono essenziali per comprendere il complesso apparato legislativo oggi in vigore: la PREVENZIONE e la PROTEZIONE.

Non c’è norma nel D.Lgs. 81/08 che non possa essere direttamente o indirettamente riconnessa all’esigenza di prevenire un potenziale infortunio o di proteggere il lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni.

In questo breve articolo ci si propone di rendere più facilmente comprensibile il concetto di prevenzione, per come lo si intende nella normativa di settore.

Come spesso dico durante i miei corsi di formazione, ciascuno di noi comprende il significato del verbo “prevenire”, ma non tutti sono in condizioni di definirlo in rapporto alla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trattandosi di un articolo dedicato ai lettori che si approcciano con semplice curiosità alla sicurezza sul lavoro, non utilizzerò definizioni tecnico-legislative, sia sufficiente ricordare in questa sede che il termine “prevenzione” è definito dall’art. 2 lett. N) del D.Lgs. n. 81/08[1].

In termini semplici, mi piace definire la PREVENZIONE come l’insieme delle attività (poste in essere dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e da tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza, non ultimi i lavoratori che ne sono destinatari e contemporaneamente soggetti attivi) che hanno lo scopo di ridurre la probabilità che si verifichi un evento infortunistico o dannoso.

In altri termini, se un’attività ha lo scopo di anticipare la tutela del lavoratore attraverso la riduzione dei rischi che quest’ultimo corre durante l’attività lavorativa, quell’attività rientrerà nell’ambito della PREVENZIONE e sarà funzionale ad aumentare il livello di sicurezza della propria azienda.

Intesa in questa più semplice prospettiva, pare piuttosto semplice comprendere perché oggi, finalmente, il tema della formazione del lavoratore sia divenuto essenziale nella vita di ogni azienda, sia essa pubblica o privata.

Non v’è dubbio infatti che la principale tra le possibili attività di prevenzione sia proprio la FORMAZIONE (cui sarà dedicata un’altra “pillola di sicurezza”), poiché è attraverso la conoscenza del singolo rischio che il lavoratore può attivare i propri “allarmi” durante lo svolgimento dell’attività.

E se il lavoratore viene messo a conoscenza dei rischi che corre mentre sta svolgendo una determinata attività, allora sarà stato raggiunto il primo traguardo in tema di prevenzione: attraverso l’attività formativa il datore di lavoro ed il lavoratore, insieme, avranno ridotto il margine probabilistico di verificazione di un evento infortunistico.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

mobile: +39 320 88 43 092

e-mail:avvocatolentini@tecnologicaservice.it

[1] n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

SICUREZZA ANTINCENDIO. NOVITÁ


SICUREZZA ANTINCENDIO. NOVITÁ

In vigore dal 04 ottobre 2022 il DECRETO GSA – GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO del 02/09/2021 sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’Articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,  costituisce un’importante innovazione legislativa in riferimento al D.M. 10/3/98 in vigore da oltre vent’anni per la definizione dei Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro.

Va specificato che il DM 10/03/1998 non subisce una totale abrogazione, ma sono abrogati alcuni articoli e relativi allegati, in particolare: 

  • Art. 3, comma 1, lettera f) relativo all’Informazione e alla Formazione sui rischi di incendio ai Lavoratori;
  • Art. 5 relativo la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
  • Art. 6 in merito alla “Designazione degli addetti antincendio”;
  • Art. 7 riguarda la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Premesso che “tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti”, il  nuovo Decreto, si inserisce nella logica di life-long learning, in quanto sancisce l’obbligo di formazione e aggiornamento dei  lavoratori addetti alla lotta antincendio e gestione emergenze, con particolare riferimento a: 

  • aggiornamento quinquennale della Formazione; 
  • svolgimento della prova pratica di estinzione sia per i corsi di Formazione di Livello 1 (ovvero Rischio Basso ai sensi del DM 10/03/1998), sia per i corsi di aggiornamento. 

Ai sensi del nuovo DM 02/09/2021, i contenuti e la tempistica dei corsi di formazione e aggiornamento, sono correlati al livello di rischio dell’attività, distinguendo quindi tre tipologie di Corsi di Formazione per Addetti alla lotta Antincendio

  1. Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 – durata 4 ore;
  2. Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 – durata 8 ore;
  3. Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 -durata 16 ore.  

Corrispondono altrettanti tre Corsi di Aggiornamento per Addetti alla Lotta Antincendio: 

  1. Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 –  durata di 2 ore;
  2. Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 –  durata di 5 ore;
  3. Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 –  durata di 8 ore;

In particolare l’Allegato III del D.M. 2/9/21 specifica durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. 

Altre novità introdotte: 

  • FAD SINCRONA (Formazione a Distanza) –  possibilità di svolgere i moduli formativi teorici in videoconferenza; 
  • ESERCITAZIONI ANTINCENDIO – nei luoghi di lavoro di cui all’art.2 co.2 del DM 02/09/2021 rientranti nell’obbligo della redazione del PIANO DI EMERGENZA connesso alla VALUTAZIONE DEI RISCHI, i lavoratori dovranno partecipare alle ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ANNUALI. 

Inoltre, in riferimento al DECRETO GSA il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso delle indicazioni applicative , ovvero  “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che riguardano in particolare i formatori in materia di antincendio (requisiti, formazione, abilitazione e aggiornamento) e gli addetti antincendio(designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento).

La qualità dei servizi consulenziali, formativi e tecnici  proposti è frutto della pluriennale esperienza della Tecnologica ServiceSoggetto Formatore Accreditato Assessorato Formazione e Lavoro Regione Sicilia (CIR AAF255), iscritta nell’elenco regionale dei soggetti formatori abilitati ai sensi del DA n. 1432/2019 (COD. ID AG_390), certificata ACCREDIA in conformità allo standard QUALITA’ ISO 9001:2015 (EA 35_CONSULENZA – EA 37_FORMAZIONE), provvista di uno staff di formatori con decennale esperienza nel settore e qualificati secondo la normativa applicabile.

Contattateci per un CHECK-UP GRATUITO dei REALI fabbisogni formativi

DIVISIONE FORMAZIONE: responsabile dott.ssa Delia Stornaiuolo

E-mail:formazione@tecnologicaservice.it

A seguito del biennio pandemico e alla rivoluzione “a-distanza” anche nelle attività formative in particolare in materia di Salute & Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, si auspica una regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza che certamente dovrà tener conto del nuovo assetto “a distanza” e delle nuove modalità formative smart (FAD- videoconferenza- web-conference), una modalità formativa che prevede l’erogazione, tramite piattaforma informatica, di corsi con la presenza contemporanea di discenti e docente.

La Regione Sicilia ha risposto prontamente, infatti il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) ha provveduto ad emanare la Circolare n. 3 del 20 aprile 2022  e relativa la “Conclusione stato di emergenza D.L. 24/03/2022 – Disposizioni sullo svolgimento delle attività formative dei corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Si ricorda che la circolare n. 01 del 07 maggio 2020 – in armonia con le disposizioni normative e le linee guida vigenti nella fase pandemica – aveva già disposto la possibilità di erogare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità videoconferenza/modalità sincrona equiparandoli alla formazione in presenza.

Sebbene il Decreto-Legge 24 marzo 2022 definisce il termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, la  Circolare n. 3 del 20 aprile 2022  indica che fino al 31/12/2022“nel rispetto dell’esigenza di mantenimento di misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, gli Enti organizzatori potranno ancora erogare la formazione in modalità sincrona/videoconferenza ad esclusione delle attività pratiche e delle esercitazioni”.

a cura di Delia Stornaiuolo

Edizione Aprile 2022

Gli aggiornamenti apportati alla nuova edizione del Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08, sono le seguenti:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

Ricordiamo che il testo costituisce un prezioso supporto conoscitivo per gli operatori.

Per tutti noi della Tecnologica Service, però, è anche il giorno per festeggiare la ricorrenza della fondazione della Società ad opera del lungimirante ingegnere Benito Macchiarola.👨‍

2⃣4⃣ anni fa, proprio in questo giorno, con grande convinzione, decise di iniziare questo PERCORSO imprenditoriale volto all’assistenza di tutti i datori di lavoro, imprenditori e società che hanno la necessità e la volontà di adeguarsi e di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche di sviluppare e accrescere le proprie realtà aziendali attraverso sistemi di gestione atti a dimostrare che l’impresa ha improntato la propria attività su canoni gestionali universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti.

L’8 marzo – però – non è solo il compleanno di tutto lo staff della Tecnologica, ma è un po’ il compleanno di tutti voi che avete reso possibile tutto ciò grazie alla fiducia che avete riposto in noi e che ci ha permesso di diventare ciò che siamo oggi.

🥂🥂 Grazie da tutto lo STAFF 🥂🥂

#tecnologicaservice #formazione #formazioneesicurezza #sicurezzalavoro #safety #happybirthday #24anni🎂


Fondimpresa – in via straordinaria – concede alle aziende aderenti al Fondo e richiedenti, l’esclusione delle operazioni di storno dal proprio conto Formazione.

Pertanto, qualora aderenti a Fondimpresa suggeriamo di controllare il CONTO FORMAZIONE AZIENDALE e VERIFICARE le RISORSE IN SCADENZA. 

La richiesta di proroga dei fondi in scadenza di Fondimpresa va effettuata entro il 15 Dicembre 2021.

Qualora interessati, la Tecnologica Service si rende disponibile a fornire consulenza e supporto necessari.

dott.ssa Delia Stornaiuolo –RESPONSABILE DIVISIONE FORMAZIONE

Formazione antincendio GU Serie Generale n. 237 del 04-10-2021

Il Decreto 02 Settembre 2021 – che entrerà in vigore tra un anno – il 3 ottobre 2022, come specificato nell’art. 8:

  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
  • si applica alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

In particolare il provvedimento riporta: 

  • Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio
  • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • Informazione e formazione dei lavoratori
  • Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
  • Requisiti dei docenti

L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

CANTIERI DI LAVORO 2021: FORMAZIONE SALUTE & SICUREZZA

SCONTO 30% PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In occasione dell’attivazione da parte della P.A. quali Comuni, Regioni o loro forme associative dei CANTIERI DI LAVORO, la Tecnologica Service riserva una scontistica particolare del 30% sui corsi di formazione per le Pubbliche Amministrazioni che intendono formare i lavoratori da avviare alle attività.

Si ricorda che è OBBLIGO di LEGGE per i DATORI DI LAVORO delle aziende Pubbliche e Private “assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza”

Non esitate a contattarci mezzo e-mail (formazione@tecnologicaservice.it) o telefonicamente al numero +39 0922 59 45 89: la nostra responsabile della Divisione Formazione, dott.ssa Delia Stornaiuolo, vi fornirà tutte le informazioni, i chiarimenti e le soluzioni personalizzate in funzione di specifiche esigenze. Oppure continuate a esplorare il sito internet aziendale in cui potete visualizzare le attività tecnico-consulenziali della Società ed il catalogo dei  corsi di formazione disponibili in presenza, in videoconferenza e in modalità e-learning tramite PIATTAFORMA FAD esclusiva (https://tecnologicaservice.piattaformafad.com/)

Delia Stornaiuolo

Oggi – 28 aprile 2021 – ricorre la Giornata internazionale della sicurezza e della salute sul lavoro promossa dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Un importante appuntamento di riflessione per i lavoratori, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali e sindacali, governi e enti di tutto il mondo, finalizzata ad approfondire le varie problematiche legate all’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie in ambito lavorativo, con l’obiettivo principale di promuovere sempre più una “cultura della sicurezza” finalizzata a ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano, in media, 6.000 morti al giorno.

In occasione di questa importante ricorrenza la Tecnologica Service intende inaugurare la piattaforma FaD omaggiando il corso di formazione generale in e-learning ai primi 5 iscritti.

Approfitta dell’offerta lancio! Iscriviti subito.

Al fine di garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollonazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione antiSARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, proposto anche da CONFINDUSTRIA e adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali.

L’iniziativa che forma oggetto del Protocollo, è rivolta in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Il protocollo è rivolto a tutti i datori di lavoro che vogliano vaccinare i propri collaboratori, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda. L’adesione è su base volontaria.

REQUISITI

  • Disponibilità dei vaccini;
  • Disponibilità dell’azienda ad attuare punti di vaccinazione aziendali, sia come singolo datore di lavoro, sia in forma aggregata, con eventuale supporto delle Associazioni di categoria;
  • Popolazione lavorativa sufficientemente numerosa anche attraverso aggregazione di imprese;
  • Presenza del medico competente o personale sanitario;
  • Garantire condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  • Essere in possesso di adesioni volontarie dei lavoratori interessati;
  • Garantire la tutela della privacy e prevenzione ad ogni forma di discriminazione dei lavoratori.

ORGANIZZAZIONE

Il datore di lavoro anche per il tramite dell’Associazione di categoria, dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità che verranno comunicate a livello Regionale, la volontà di predisporre un punto vaccinale aziendale.

L’azienda dovrà essere in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività di vaccinazione

Gli ambienti adibiti al piano di vaccinazione potranno essere interni all’azienda, esterni o mobili, in considerazione alle specifiche esigenze organizzative.

COSTI

I costi relativi alla realizzazione e gestione dei piani aziendali sono a carico del datore di lavoro o delle Associazioni di categoria. Saranno costi a carico dei Servizi Sanitari regionali quelli relativi a: fornitura di vaccini, costi per la somministrazione (siringhe/aghi), strumenti formativi ed informativi per acquisire i dati dei lavoratori vaccinati.

I vaccini anti-Covid in azienda rappresentano un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie del piano vaccinale nazionale, che sarà sempre garantito (qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda rispetterà le tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione).

La TECNOLOGICA SERVICE s.r.l. è in grado di supportare le aziende nella predisposizione della documentazione necessaria e a fornire tutta la consulenza sia sul Piano di vaccinazione che per le “riaperture” man mano autorizzate dal governo.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Ufficio ai numeri 0922 594589 o 337 894929 o scrivici all’indirizzo mail amgiuliana@tecnologicaservice.it.

dott.ssa Anna Maria Giuliana

#riaperturetiaccompagnamonoi

#confindustria

In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, D.L. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro mettendo a disposizione 211.226.450 euro suddivisi in budget regionali/provinciali e in 4 Assi di finanziamento.

Finalità

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

Destinatari

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

1.Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

    Asse di finanziamento 1

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)

    Asse di finanziamento 2

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

    Asse di finanziamento 3

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

    Asse di finanziamento 4

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico.

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda1 giugno 2021
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda15 luglio 2021 entro le ore 18:00
Download codici identificativiDal 20 luglio 2021
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e date dell’apertura dello sportello informaticoEntro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche
Pubblicazione elenchi cronologici provvisoriEntro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitiviAlla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

La Tecnologica Service è a vostra disposizione per assistervi nella domanda e nell’analisi di fattibilità del progetto d’investimento, chiamaci al numero: 0922 59 45 89

o scrivici ai seguenti indirizzi:

amgiuliana@tecnologicaservice.it

mac@tecnologicaservice.it

Circolare INAIL n 14 del 11.12.2020

Con la Circolare in epigrafe l’INAIL fornisce indicazioni circa la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente a rischio contagio, con particolare riferimento alle aziende che, ai sensi dell’art. 18 comma 1° del D.Lgs. 81/08 non sono tenuti alla nomina del Medico Competente.

L’art. 83, comma 1 del DL 19.5.2020 n 34, come modificato dall’articolo 41 della legge n 77 del 17.7.2020, dispone che «per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità»

Il comma 2 dello stesso articolo, prevede, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del Medico Competente, la possibilità di richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro, fermo restando la possibilità di uno per il periodo emergenziale.

Pertanto l’obbligo di nominare il medico competente, per il periodo emergenziale, ricade su tutti i datori di lavoro, che in relazione ai mutamenti normativi, debbono provvedervi entro il termine del 31 dicembre 2020.

Entro tale termine i datori di lavoro interessati possono fare richiesta seguendo le istruzioni pubblicate sul portale istituzionale: Sorveglianza sanitaria eccezionale

Il servizio è a pagamento, l’importo unitario per ogni lavoratore è stabilita in € 50,85 da pagare sul conto corrente bancario indicato nella fattura che sarà emessa dalla Direzione regionale competente per territorio.

a cura di Benito Macchiarola

NUOVO DPCM del 03/11/2020:

Come ribadito nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, all’art. 1 comma 9 lett. s), “sono consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

La Tecnologica Service, rispettando le indicazioni anticontagio COVID-19 contenute nel documento tecnico sopracitato redatto dall’INAIL, con l’innovativa piattaforma certificata continua ad erogare le attività didattiche in videoconferenza e in modalità e-learning, oltre che “in aula”, garantendo una formazione INTERATTIVA, EFFICACE, IMMEDIATA e CONFORME alla NORMATIVA VIGENTE.

Non esitate a contattarci per offerte e fruizioni personalizzate!!!

tecnologicaservice.piattaformafad.com

dott.ssa Delia Stornaiuolo – RESPONSABILE DIVISIONE FORMAZIONE

P: +39 0922 59 45 89

Email: formazione@tecnologicaservice.it

DOMANDE E RISPOSTE PER LA RIPARTENZA

  1. Sarà ancora prevista la didattica a distanza?

Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

  1. Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?

Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico di 1 metro, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni.

  1. È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?

È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.

  1. Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?

Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.

  1. Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico?

Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.

  1. Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla.. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.

  1. Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

  1. Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?

No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.

  1. Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

  1. Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?

Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un help desk. Le scuole potranno chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.

  1. È vero che non ci sarà più la mensa?

Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

  1. Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?

Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.

  1. Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?

La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.

  1. Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

  1. Si potranno portare giocattoli da casa?

No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.

  1. Verrà misurata la temperatura a tutti?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020.

  1. Come verranno puliti gli spazi scolastici?

Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

  1. Chi sono gli alunni “fragili”?

Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni  c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

  1. È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?

È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

  1. È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?

È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI

In sintesi:

  1. Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

  1. Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

  1. Chi sono i lavoratori fragili?

Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

  1. Come si individua un lavoratore fragile?

Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

  1. Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

  1. Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

  1. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.

  1. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

  1. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi? 

Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

  1. Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

  1. Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?

Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

  1. Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.

  1. Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

  1. Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.

  1. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

 Scarica il pptx: RIENTRIAMO A SCUOLA..IN SICUREZZA

Scarica il pdf: RIENTRIAMO A SCUOLA..IN SICUREZZA

Autore: dott.ssa Carmelina Pirrera

DA OLTRE 20 ANNI ESPERTI NEL SETTORE DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, OGGI SCEGLIAMO DI ESSERE VICINI & FLESSIBILI CON L’INNOVATIVA PIATTAFORMA E-LEARNIG CERTIFICATA PER UNA FORMAZIONE INTERATTIVA – EFFICACE –  IMMEDIATA   CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. 

PUNTI DI FORZA: 

  • VASTO VENTAGLIO DI CORSI IN E-LEARNING PER OCCUPATI E NON OCCUPATI – CORSI AZIENDALI – CORSI PER LAVORATORI – DIRIGENTI – PREPOSTI – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – ADDETTI EMERGENZE –  ADDETTI ATTREZZATURE – AGGIORNAMENTI –  CREATI APPOSITAMENTE DA UN TEAM DI ESPERTI E FORMATORI QUALIFICATI CON DIVERSI STRUMENTI FORMATIVI (VIDEO-PRESENTAZIONI-ANIMAZIONI)
  • WEB-CLOUD: POSSIBILITA’ DI ACCEDERE DIRETTAMENTE CON UNA SEMPLICE CONNESSIONE INTERNET TRAMITE BROWSER  H24 – INTERFACCIA INTUITIVA – POSSIBILITA’ DI INTERAZIONE CON TUTOR ED ESPERTI
  • GARANTITO SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI CORSI – MONITORAGGIO DEGLI UTENTI E MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO FORMATIVO
  • CORSI DI FORMAZIONE SINCRONI E A-SINCRONIVIDEOCONFERENZE E WEBINAR  PERSONALIZZABILI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE – PROCEDURE  E PROTOCOLLI

RISPARMIA IL TUO TEMPO 

NON ESITARE A SCOPRIRE IL CATALOGO CORSI E A CONTATTARCI PER OFFERTE E FRUIZIONI PERSONALIZZATE

TECNOLOGICASERVICE.PIATTAFORMAFAD.COM

1998 – 2018. La Tecnologica Service s.r.l. festeggia il suo 20° anno di operosa attività imprenditoriale: nata da una scommessa azzardata del suo fondatore, l’ing. Benito Macchiarola, e dalla sua socia, l’arch. Angela Maria Giglia, i quali hanno iniziato questa avventura con entusiasmo e temerarietà,  investendo competenze e professionalità nel settore della Sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione incendi, della formazione e dei sistemi di gestione integrati.

La Società si è presto trasformata in una realtà aziendale solida, innovatrice, all’avanguardia e in costante crescita.

Un sentito ringraziamento va dunque a tutti i collaboratori interni ed esterni, presenti e passati, che hanno contribuito con il proprio lavoro a far crescere l’Azienda.

Ma il successo dell’Azienda è dato anche dai Clienti che hanno creduto e investito nel marchio Tecnologica anche in momenti di criticità economiche, apprezzando il nostro operato e stimolandoci quotidianamente ad un cammino di miglioramento e di crescita.

Infine, un doveroso ringraziamento va all’ing. Macchiarola, che con la sua professionalità e, a volte, il suo istinto paterno, ha creduto e scommesso in tutti i suoi collaboratori, stimolandoli a migliorarsi, a crescere umanamente e professionalmente, offrendo l’occasione di imparare un mestiere affascinante, intrigante e coinvolgente.

Questa è una tappa importante della storia della Società, un momento in cui si guarda al passato per progettare meglio il futuro e in cui si rinnova l’impegno a fornire, sempre con la stessa passione e con maggiori competenze, soluzioni d’efficienza e di miglioramento.

La LEGIONELLOSI, o malattia dei legionari, è una grave forma di polmonite che viene contratta per via respiratoria mediante l’inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio del genere legionella.

Le Legionelle sono ampiamente diffuse in natura, dove si trovano principalmente associate alla presenza di acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere). Da queste sorgenti, la Legionella può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine di distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli edifici, impianti di climatizzazione dell’aria, torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori, docce, impianti termali, piscine, fontane ecc.) che si pensa agiscano come amplificatori e disseminatori del microrganismo.

Le Legionelle prediligono gli habitat acquatici caldi. Si riproducono tra 25 e 55°C, ma sono in grado di sopravvivere in un range di temperatura più ampio, tra 5,7 e 63°C.

All’interno degli Istituti Scolastici l’attenzione si sofferma:

  • sugli impianti di climatizzazione, riscontrando la propagazione deibatteri Legionella negli ambienti sotto forma di aerosol o nebulizzazioni;
  • all’interno delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria, dove il batterio può trovare le condizioni ottimali per lo sviluppo quando la temperatura dell’acqua raggiunge l’intervallo critico per la proliferazione dei batteri, quale 25 e 55 °C.

Rimandandovi alla lettura integrale delle LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI, trasmesse dal Ministero della Sanità il 13/3/2000, che presenta una serie di misure preventive, ci soffermiamo, in sintesi, su alcune misure di prevenzione nei sistemi impiantistici relativi a impianto di condizionamento e impianto idraulico:

Misure preventive per gli impianti di condizionamento

  • provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti;
  • controllare lo stato di efficienza dei filtri;
  • istituire un Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di climatizzazione;

Misure preventive per l’impianto idraulico

  • controllare, ove possibile, la temperatura dell’acqua in modo da evitare l’intervallo critico per la proliferazione dei batteri;
  • sollecitare l’ente proprietario agli obblighi ispettivi dell’impianto idrico, effettuando un programma di trattamento dell’acqua sanitaria capace di prevenire la corrosione e la formazione di film biologico;
  • istituire un Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici.

Altre misure di prevenzione finalizzate a ridurre al minimo il rischio evidenziato possono essere:

  • non adibire alle lavorazioni locali chiusi;
  • ricambi d’aria all’interno dei locali con aperture naturali per mantenere l’aria salubre;
  • mantenere i locali asciutti e ben difesi contro l’umidità;
  • dotare le finestre di schermature al fine di evitare un soleggiamento eccessivo;
  • in condizioni invernali, mantenere una temperatura di 20°C ± 2°C per la presenza dell’impianto di riscaldamento;
  • effettuare giornalmente la pulizia e la sanificazione dei locali;
  • sostituire scope, strofinacci e panni per le pulizie quando risultano oltremodo logori e consumati;
  • utilizzare i secchi per il lavaggio dei pavimenti del tipo a doppio scomparto in modo tale che l’acqua di lavaggio non venga ad essere inquinata dall’acqua sporca che viene strizzata.

In presenza di malattie infettive diffusive che possono causare pericoli o quantomeno allarmismo nella collettività scolastica, sarà importante e cruciale la corretta comunicazione tra Autorità scolastica e Servizi di Sanità Pubblica: “parlarsi per comprendere la situazione e capire come realizzare sinergie e azioni comuni” sarà la via da percorrere.

a cura di

ing. Benito Macchiarola
ing. Maria Rosa Attardo

Pubblichiamo un approfondimento sui fattori di rischio presenti nel settore edile riscontrati nella provincia di Agrigento a cura della dott.ssa Giuseppina Debora Barresi.
 
La dott.ssa Barresi ha prestato servizio presso l’ ASP di Agrigento nella qualità di TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’ AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO per la realizzazione del Piano regionale di prevenzione per la tutela e sicurezza della salute in edilizia nei luoghi di lavoro e durante la sua attività ispettiva nei vari cantieri ha avuto modo di riscontrare innumerevoli irregolarità, riportate nell’approfondimento in allegato, spesso causate dalla mancata formazione, dalla negligenza dei lavoratori e dalla mancata osservanza della norma specifica in materia, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, con particolare riferimento al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili).
 
E’ dunque di fondamentale importanza, per evitare o quantomeno ridurre gli infortuni sul lavoro, LAVORARE IN SICUREZZA.

Lavori edili o simili affidati da privati a lavoratori autonomi: “Datori di lavoro o Committenti”?

Capita sempre più spesso che ispettori degli Organi di vigilanza effettuino accessi presso cantieri privati in cui lavoratori autonomi (muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti, imbianchini) vengono chiamati ad effettuare lavori.
In molte occasioni gli ispettori contestano al proprietario dell’immobile, individuandolo come datore di lavoro, la mancata assunzione dei lavoratori (configurando l’attività come lavoro nero), la mancata informazione e formazione (ai sensi degli artt. 36 e 37) e la mancata sorveglianza sanitaria e,contestualmente; contestano anche il mancato rispetto degli obblighi propri del “Committente” ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Al fine di contribuire a chiarire la questione si riportano le seguenti considerazioni:

Leggi tutto…

a cura di ing. Benito Macchiarola

La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nella definizione di “lavoratori” rientra sia il personale scolastico (docente e non docente), sia (per equiparazione) gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”.

Ne consegue che gli allievi equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando esposti a rischio chimico, fisico e biologico e quando usano Videoterminali nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica, necessitano di specifica formazione. E’ obbligo del Dirigente Scolastico organizzare la formazione degli allievi-lavoratori adeguata alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici e fornire loro eventuali Dispositivi di protezione individuale, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

In questo contesto entra in gioco anche la figura del Preposto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 è definito come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Pertanto, sono senz’altro individuabili come “preposti” i docenti (anche tecnico-pratici) che insegnano discipline tecniche, tecnico-scientifiche o scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori (nei confronti dei propri allievi, nel momento in cui questi ultimi sono impegnati nell’attività di laboratorio) e, più in generale, tutti gli insegnanti che lavorano con allievi che, come sopra descritto, nella particolare attività che stanno svolgendo, sono equiparati a lavoratori.

Ne consegue, pertanto che i Preposti debbano ricevere una formazione specifica ed adeguata in relazione ai compiti esercitati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In sintesi, i principali obblighi formativi che la normativa pone a capo del Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, sono:

–      Formazione di tutti i lavoratori;

–      Formazione degli allievi equiparati ai lavoratori;

–      Formazione dei preposti;

–      Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, per la mancata formazione dei lavoratori è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Alla luce di quanto detto, laddove la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli alunni equiparati ai lavoratori non fosse prevista nei programmi didattici, la Tecnologica Service, in quanto Soggetto Formatore accreditato alla Regione Sicilia e Soggetto abilitato all’erogazione della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, è disponibile ad organizzare i corsi di formazione necessari per il personale scolastico e per gli allievi.

Contattateci per ricevere ulteriori informazioni.

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Disponibile il testo coordinato nell’edizione Maggio 2014

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

  1. Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014)
  2. Inserito il Decreto Interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”
  3. Inserita la Circolare n. 45/2013 e la lettera Circolare del 27/12/2013
  4. Inseriti gli Interpelli 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014
  5. Inserito il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
  6. Inserito il Decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”

Scarica il Testo Unico integrato con le modifiche: TU 81-08 – Ed. Maggio 2014

Fonti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Torna in alto