Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e […]
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 24 ore
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 28 ore
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 12 ore 8+4
Per ogni azienda, ente o unità produttiva, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 18, comma 1, lettera b), stabilisce che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure […] di primo soccorso» e, all’art. 37, stabilisce che tali figure debbano ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico al fine di attuare le misure di primo intervento e di pronto soccorso.
L’obbligo di formazione vale per tutte le aziende (pubbliche e private).
Il D.M. 388/2003, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo Soccorso.
Il corso di formazione proposto dalla Tecnologica Service è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di Aziende appartenenti ai Gruppi B e C
Le Aziende che rientrano nel Gruppi B e C del D.M. 388/03 – Pronto Soccorso aziendale, sono:
I) aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
II) aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il D.M. 388/2003 prevede inoltre l’obbligo di aggiornamento del primo soccorso di almeno 4 ore per le aziende dei gruppi “B” e “C” prevedendo lo svolgimento di prove pratiche di pronto soccorso.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore 10+6
Per ogni azienda, ente o unità produttiva, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 18, comma 1, lettera b), stabilisce che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure […] di primo soccorso» e, all’art. 37, stabilisce che tali figure debbano ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico al fine di attuare le misure di primo intervento e di pronto soccorso.
L’obbligo di formazione vale per tutte le aziende (pubbliche e private).
Il D.M. 388/2003, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo Soccorso.
Il corso di formazione proposto dalla Tecnologica Service è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di Aziende appartenenti al Gruppo A.
Le Aziende che rientrano nel Gruppo A del D.M. 388/03 – Pronto Soccorso aziendale, sono:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale)
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Il D.M. 388/2003 prevede inoltre l’obbligo di aggiornamento del primo soccorso di almeno 6 ore per le aziende del gruppo “A” prevedendo lo svolgimento di prove pratiche di pronto soccorso.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
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Modalità di iscrizione
Livello 1 (1-FOR) DURATA: 4 ore 2+2
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 2 ore.
Livello 2 (2-FOR) DURATA: 8 ore 5+3
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 5 ore.
Livello 3 (3-FOR) DURATA: 16 ore 12+4
Nota: la videoconferenza è prevista parzialmente per una durata di 12 ore.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato lun attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 2 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 5 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
La formazione in materia di gestione incendio è obbligatoria nei luoghi di lavoro.
I lavoratori designati dal Datore di Lavoro nella qualità di Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento antincendio obbligatorio ogni 5 anni.
La legislazione vigente, in particolare il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 , specifica le caratteristiche dei corsi di formazione antincendio imponendo contenuti e durate.
Innanzitutto sono cambiate le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
- Livello 1 (ex Rischio BASSO)
- Livello 2 (ex Rischio MEDIO)
- Livello 3 (ex Rischio ALTO)
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di formazione, viene effettuata una verifica dell’apprendimento al fine di valutare le conoscenze acquisite durante il corso e, quindi, verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei discenti.
N.B.: I lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’Allegato IV del D.M. 2/9/21, a seguito del corso di formazione, dovranno effettuare l’esame al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente al fine di conseguire l’idoneità tecnica degli Addetti Antincendio di cui all’art. 3 del Decreto-Legge n. 512 del 01/10/1996.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza, con validità di 5 anni. Successivamente l’addetto antincendio sarà soggetto ad un aggiornamento formativo della durata di 8 ore.
ARCHIVIO GENERALE DELLA FORMAZIONE
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell’azienda organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 32 ore
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 12 ore
Il corso di formazione è rivolto ai preposti.
L’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., definisce il preposto: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando una funzionale potere di iniziativa”
Il corso per i Preposti per la sicurezza si propone, quindi, di fornire la formazione obbligatoria: ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantiere, etc. e, più in generale, a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto).
OBIETTIVO:
Il corso di formazione che vi proponiamo, diretto ai Preposti, è stato progettato per fornire gli elementi d’integrazione formativa al a tale figura e informarlo sui nuovi obblighi introdotti nel D.Lgs. n. 81/08 dai recenti interventi legislativi, in particolare dal D.Lgs. n. 215/2021, nonché sui provvedimenti amministrativi, Decreti e Circolari Ministeriali e note INAIL, che hanno specificato alcuni aspetti applicativi della sicurezza sul lavoro.
METODOLOGIA DIDATTICA:
Il programma del corso di formazione prevede la disamina giuridico normativa degli obblighi e delle responsabilità posti in capo al Preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale, prevede la trattazione della gestione e organizzazione della sicurezza in azienda al fine di far acquisire le competenze per sovrintendere, vigilare, interrompere le attività, informare e segnalare, fino a valutare le situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività.
Il Corso è stato pensato per essere fortemente interattivo attraverso la proposizione all’aula di casi pratici e casi giurisprudenziali, assai utili per il confronto e per trarre esperienza da eventi già verificatisi.
NOVITÁ LEGISLATIVA:
L’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. introduce una novità:
“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
In via previsionale verranno adottate modalità e trattati temi e argomenti relativi l’accordo sulla formazione- attualmente in bozza
DOCENTI:
I relatori coinvolti, tutti in possesso di esperienza pluriennale di docenza ed esperti nella normativa, saranno avvocati e/o ingegneri qualificati come formatori, in grado di offrire gli esempi teorico-pratici indispensabili per la buona riuscita del corso e la valutazione finale di apprendimento.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Al termine del Corso è prevista la verifica di apprendimento con valutazione finale.
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08, prevede che il preposto frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica (per lo specifico microlettore ATECO) svolta in qualità di lavoratore.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Gli altri Corsi di Formazione
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Modalità di iscrizione
DURATA: 6 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede precisi obblighi formativi in capo al Datore di Lavoro per tutta una serie di figure, tra cui il “DIRIGENTE”, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Di conseguenza, per “Dirigente” non si intende soltanto chi ha un contratto di dirigente, ma anche “colui che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al “Dirigente” pur sprovvisto di regolare investitura” (ex art. 299 del D.Lgs. 81/08).
Pertanto, l’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai Dirigenti che hanno compiti e responsabilità sulla salute e sicurezza sul lavoro, una formazione adeguata allo svolgimento della propria funzione, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. In particolare, il corso di formazione si prefigge di fornire gli strumenti necessari per conosce e, quindi, applicare il sistema di leggi che regolano la materia, avendo ben chiari i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, sia interni che esterni all’azienda.
Coerentemente con la disposizione dell’Accordo Stato-Regioni_21/12/2011 la frequenza e il superamento delle verifiche previste in questo corso costituisce credito formativo permanente per la formazione dei dirigenti (fatti salvi gli obblighi di successivo aggiornamento quinquennale).
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
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Aggiornamento: ogni 5 anni
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Modalità di iscrizione
DURATA: 12 ore
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede precisi obblighi formativi in capo al Datore di Lavoro per tutta una serie di figure, tra cui il “DIRIGENTE”, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Di conseguenza, per “Dirigente” non si intende soltanto chi ha un contratto di dirigente, ma anche “colui che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al “Dirigente” pur sprovvisto di regolare investitura” (ex art. 299 del D.Lgs. 81/08).
Pertanto, l’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai Dirigenti che hanno compiti e responsabilità sulla salute e sicurezza sul lavoro, una formazione adeguata allo svolgimento della propria funzione, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. In particolare, il corso di formazione si prefigge di fornire gli strumenti necessari per conosce e, quindi, applicare il sistema di leggi che regolano la materia, avendo ben chiari i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, sia interni che esterni all’azienda.
Coerentemente con la disposizione dell’Accordo Stato-Regioni_21/12/2011 la frequenza e il superamento delle verifiche previste in questo corso costituisce credito formativo permanente per la formazione dei dirigenti (fatti salvi gli obblighi di successivo aggiornamento quinquennale).
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
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Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
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Modalità di iscrizione
DURATA: 16 ore
Il Datore di Lavoro – dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi dell’Allegato II:
Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori, escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Per svolgere i suddetti compiti il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (verifica il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda
- rischio BASSO 16 ore
- rischio MEDIO 32 ore
- rischio ALTO 48 ore
Il corso di formazione proposto dalla Tecnologica Service è rivolto ai Datori di Lavoro di aziende dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio ALTO che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08.
La normativa prevede che l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito solamente per il MODULO 1 (normativo) ed il MODULO 2 (gestionale).
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
Descrizione – Rischio BASSO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Scopri di più
Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio BASSO (durata 4 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio BASSO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO BASSO i lavoratori di settori quali: commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟢 E-Learning 🟣 On Site
Durata in ore: 4
Descrizione – Rischio MEDIO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Scopri di più
Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio MEDIO (durata 8 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio MEDIO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO MEDIO i lavoratori di settori quali: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, istruzione.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site
Durata in ore: 8
Descrizione – Rischio ALTO
A seguito della frequenza del corso di formazione generale della durata di 4 ore, che costituisce credito formativo permanente, i lavoratori devono ricevere una formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Scopri di più
Il corso di formazione sulla sicurezza – parte specifica – per lavoratori e preposti delle aziende a rischio ALTO (durata 12 ore), è progettato e svolto in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione dei lavoratori, nonché i requisiti dei docenti che possono erogare tale formazione.
Durante il corso verranno illustrate le situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza tipiche di aziende con CODICE ATECO 2007 ricadenti nel rischio ALTO.
Il corso si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.
Si considerano lavoratori di aziende a RISCHIO MEDIO i lavoratori di settori quali: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Modalità: 🟠 In Aula 🔵 Videoconferenza 🟣 On Site
Durata in ore: 12
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni
PLUS: SERVIZIO CONSULENZA CORSO
Gli altri Corsi di Formazione
Supportiamo Datori di Lavoro e Aziende nella progettazione ed erogazione della Formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, con soluzioni flessibili e personalizzate.
Modalità di iscrizione
DURATA: 4 ore
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti secondo i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21.12.2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento
Il suddetto Accordo stabilisce che i lavoratori che non hanno mai ricevuto formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, debbano ricevere una formazione generale di base della durata minima di 4 ore e che la stessa costituisce credito formativo permanente.
A seguito di questa formazione di base valida per tutti i lavoratori a prescindere dalla mansione e dall’attività lavorativa, è prevista una Formazione Specifica variabile secondo la classificazione basata sui CODICI ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, con durate minime di 4 ore per le aziende ricadenti nella classe di rischio BASSO (disponibile anche in modalità e-learning), 8 ore per le aziende ricadenti nella classe di rischio MEDIO e, infine, 12 ore per quelle aziende ricadenti nella classe di rischio ALTO.
Attestato di Formazione: attestato valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto
Requisiti: comprensione lingua italiana; su richiesta è possibile effettuare corsi in lingua inglese
Aggiornamento: ogni 5 anni










