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	<title>Approfondimenti &#8211; Tecnologica Service</title>
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	<description>Partner nei Sistemi di Gestione e Sicurezza</description>
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	<title>Approfondimenti &#8211; Tecnologica Service</title>
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	<item>
		<title>Pausa estiva: Tecnologica Service si prende una breve pausa</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/pausa-estiva-tecnologica-service-si-prende-una-breve-pausa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno è arrivato il momento di ricaricare le energie! Desideriamo informare tutti i nostri clienti, partner e collaboratori che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Anche quest&#8217;anno è arrivato il momento di ricaricare le energie!</p>



<p class="wp-block-paragraph">Desideriamo informare tutti i nostri clienti, partner e collaboratori che <strong>gli uffici di Tecnologica Service resteranno chiusi per la pausa estiva dal 10 al 30 agosto 2026 compresi</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante questo periodo le attività saranno temporaneamente sospese per consentire al nostro team di godersi qualche giorno di meritato riposo, così da tornare con ancora più entusiasmo, energia e nuove idee per continuare a offrire servizi di formazione e consulenza sempre più efficienti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando riapriremo?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">📅 <strong>Riprenderemo regolarmente tutte le attività a partire da lunedì 31 agosto 2026.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Da quella data saremo nuovamente a disposizione per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza;</li>



<li>Aggiornamenti obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP;</li>



<li>Formazione per l&#8217;utilizzo di attrezzature di lavoro;</li>



<li>Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</li>



<li>Supporto alle aziende per gli adempimenti normativi.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Per le richieste durante la chiusura</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Eventuali comunicazioni inviate via e-mail durante il periodo di chiusura saranno prese in carico alla riapertura degli uffici. Faremo il possibile per rispondere nel più breve tempo possibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ringraziamo tutti i clienti che ogni giorno scelgono Tecnologica Service come partner per la formazione e la sicurezza sul lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi auguriamo di trascorrere un&#8217;estate serena, ricca di relax e di momenti da condividere con le persone a voi care.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Buone vacanze da tutto il team di Tecnologica Service!</strong> 🌴☀️</p>



<figure class="wp-block-image size-medium"><img width="225" height="300" decoding="async" loading="lazy" src="https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-22-at-11.49.06-1-225x300.jpeg" alt="" class="wp-image-6893" srcset="https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-22-at-11.49.06-1-225x300.jpeg 225w, https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-22-at-11.49.06-1-768x1024.jpeg 768w, https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-22-at-11.49.06-1.jpeg 1086w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></figure>
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		<item>
		<title>LO STRESS TERMICO COME RISCHIO CORRELATO ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/lo-stress-termico-come-rischio-correlato-allattivita-lavorativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Si sta ormai concludendo una delle estati più calde che si ricordi. Secondo alcuni studiosi le temperature avrebbero raggiunto i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Si sta ormai concludendo una delle estati più calde che si ricordi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo alcuni studiosi le temperature avrebbero raggiunto i picchi più alti da qualche secolo a questa parte e, come spesso avviene di fronte a delle situazioni considerate emergenziali, l’uomo deve confrontarsi con delle nuove sfide e fare esperienza per il futuro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche se non tutti ne sono a conoscenza, anche il calore, come il freddo d’altra parte, può costituire un rischio per la sicurezza dei lavoratori e la normativa prevede espressamente uno specifico obbligo di valutazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Testo Unico, in relazione al microclima, prevede una numerosa serie di prescrizioni generali per la gestione della temperatura nei luoghi di lavoro (Titolo II – Allegato IV), nei siti industriali e non industriali, &nbsp;ma anche obblighi specifici relativi alla valutazione del rischio derivante da agenti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, ed appunto microclima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È previsto, per esempio, che i lavori continuativi non possano essere svolti in locali chiusi qualora gli ambienti di lavoro non siano ben difesi contro gli agenti atmosferici, con isolamento termico ed acustico; qualora non vi siano aperture sufficienti per il ricambio dell’aria o non siano asciutti e difesi dall’umidità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma, il D.Lgs. 81/08 impone che per tutta la durata del lavoro la temperatura dell’ambiente interno sia adeguata all’organismo umano e tenga conto dell’influenza che sulla temperatura ha il grado di umidità ed il movimento dell’aria: ciò al fine di consentire che lo svolgimento della prestazione lavorativa in ambienti chiusi non diventi pericoloso per la salute a causa di agenti fisici come la temperatura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di recente, però, l’improvviso aumento delle temperature, che hanno raggiunto picchi fuori dal comune, ha imposto una più attenta rivisitazione del rischio da microclima anche in relazione ai lavori che vengono svolti all’aperto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti gli operatori del settore, i datori di lavoro e la stessa INAIL, hanno infatti dovuto fronteggiare, ancora una volta, un’estate nella quale esporsi al sole, in momenti in cui la temperatura raggiungeva o superava i 40°, diventava un rischio inaccettabile per la salute.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La situazione è peraltro divenuta emergenziale dopo alcuni tragici eventi infortunistici incorsi a lavoratori che hanno perso la vita quale diretta conseguenza del colpo di calore (magari aggravatosi a causa di patologie pregresse), o quale conseguenza indiretta della esposizione ad elevate temperature (per esempio un malore dovuto al caldo verificatosi in particolari momenti dell’attività – ci si immagini un lavoratore che a causa del caldo si sente male mentre sta salendo una scala a pioli).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come riportato da numerosi quotidiani ed in particolare da&nbsp;<em>La Repubblica</em>, in un articolo comparso&nbsp;<em>on line</em>&nbsp;in data 19 luglio, nella sola settimane centrale del mese di luglio vi sono stati almeno 5 decessi di persone che si trovavano intente al lavoro, all’aperto e durante i momenti più caldi della giornata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È per esempio avvenuto in provincia di Ancona che un lavoratore di 75 anni sia morto di infarto mentre manovrava una gru durante uno degli orari più caldi della mattina; un camionista di origine serba è stato trovato morto a bordo del suo camion in una piazzola nelle strade del bresciano; un lavoratore è stato stroncato da infarto mentre si trovava all’interno di un container dove le temperature erano evidentemente troppo alte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ipertemia pare abbia anche colpito anche un lavoratore che si trovava intento a pulire un magazzino e che, all’arrivo dei soccorsi, poi rivelatisi inutili, avesse una temperatura corporea di 43°, così come pare dovuto alla temperatura eccessiva anche l’infortunio occorso a quel lavoratore che, pur giovane (44 anni), è stato colpito da malore mentre si trovava intento a tracciare la segnaletica stradale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è un dunque un caso che l’INAIL, l’INPS e l’INL, proprio a metà del mese di luglio abbiano ribadito, anche con &nbsp;messaggi congiunti, quanto già affermato nel luglio del 2022, allorchè furono emanate disposizioni per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria in tutte quelle giornate in cui la temperatura esterna superava i 35° (o anche con temperature inferiori qualora la temperatura “percepita” li superasse).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È pertanto lecito chiedersi cosa si debba fare per affrontare il rischio da microclima quando si lavora in ambienti esterni e non sia possibile mitigare direttamente la gestione della temperatura (come invece si può fare in locali chiusi attraverso per esempio la climatizzazione dell’ambiente).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In proposito, bisogna partire dalla considerazione che lo stress da calore è un rischio significativo per tutti coloro che svolgono attività lavorative all’aperto, soprattutto quando queste prevedono un intenso lavoro fisico con esposizione diretta alla luce solare e al calore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In settori come l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’edilizia civile e stradale, l’estrazione mineraria, i trasporti, la manutenzione e la fornitura di servizi pubblici, la temperatura diventa un fattore determinante che aumenta il rischio di incorrere in infortuni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’esposizione diretta alla radiazione solare può infatti compromettere le prestazioni motorio-cognitive fino al punto da incidere direttamente sulla salute del lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ambienti&nbsp;<em>outdoor</em>, però, è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali ed è per questo che, laddove la temperatura raggiunga valori pari o superiori ai 35 °, diventano obbligatorie delle misure di mitigazione che vanno ad incidere sull’organizzazione del lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per esempio, in alcuni casi è possibile programmare le attività in orari a basso indice di soleggiamento evitando il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo (tra le 12:00 e le 16:00), anticipando l’inizio dell’orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali. &nbsp;In altri, si potrebbe evitare l’esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all’ombra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso, è sempre opportuno informare i lavoratori sui rischi dello stress termico al fine di sollecitare &nbsp;l’utilizzo costante di acqua e di integratori salini programmando delle pause prolungate in aeree aperte ombreggiate o in zone chiuse più fresche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non può infatti escludersi che dove il rischio legato al microclima non sia stato correttamente valutato e correttamente affrontato, con adeguate misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro possa incorrere in responsabilità penali in caso di infortuni sul lavoro la cui eziologia possa essere legata ad un eccessivo stress termico (se mal valutato e/o mal gestito).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, già con sentenza n. 6631 del 2015 la Corte di Cassazione sanciva il principio per cui il lavoratore che si rifiuti di effettuare la prestazione in una situazione di caldo o di freddo eccessivo, non soltanto non è sanzionabile da un punto di vista disciplinare, ma conserva il diritto alla piena retribuzione fino a che il datore di lavoro non abbia provveduto a ripristinare delle condizioni di lavoro compatibili con la tipologia di prestazione richiesta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, anche in attesa di verificare come si orienteranno i giudici nel valutare alcuni degli&nbsp; infortuni verificatisi e per i quali sono state avviate indagini ed accertamenti, non si può che consigliare di rivedere i Documenti di Valutazione dei Rischi, ove occorra prevedendo, specificando ed imponendo tutte le misure di mitigazione del rischio da microclima che la specificità della prestazione lavorativa richieda.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>AREA LEGALE</strong>:&nbsp;<em>avv. Federico Lentini</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">mobile: +39 320 88 43 092</p>



<p class="wp-block-paragraph">e-mail:&nbsp;<strong><em><u><a href="https://web.archive.org/web/20240807193407/mailto:avvocatolentini@tecnologicaservice.it">avvocatolentini@tecnologicaservice.it</a></u></em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LA SICUREZZA ANCHE NEL SETTORE AGRICOLO</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/la-sicurezza-anche-nel-settore-agricolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIENTRIAMO A SCUOLA ….. IN SICUREZZA..rispondiamo alle vostre domande</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/rientriamo-a-scuola-in-sicurezza-rispondiamo-alle-vostre-domande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[DOMANDE E RISPOSTE PER LA RIPARTENZA Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><em><strong>DOMANDE E RISPOSTE PER LA RIPARTENZA</strong></em></h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Sarà ancora prevista la didattica a distanza?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li><strong>Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico di 1 metro, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni.</p>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li><strong>È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il<a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411">&nbsp;verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020</a>.</p>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li><strong>Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf">verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020</a>.</p>



<ol start="5" class="wp-block-list">
<li><strong>Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.</p>



<ol start="6" class="wp-block-list">
<li><strong>Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla.. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.</p>



<ol start="7" class="wp-block-list">
<li><strong>Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.</p>



<ol start="8" class="wp-block-list">
<li><strong>Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.</p>



<ol start="9" class="wp-block-list">
<li><strong>Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.</p>



<ol start="10" class="wp-block-list">
<li><strong>Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un&nbsp;<em>help desk</em>. Le scuole potranno chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.</p>



<ol start="11" class="wp-block-list">
<li><strong>È vero che non ci sarà più la mensa?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.</p>



<ol start="12" class="wp-block-list">
<li><strong>Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.</p>



<ol start="13" class="wp-block-list">
<li><strong>. </strong><strong>Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.</p>



<ol start="14" class="wp-block-list">
<li><strong>Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.</p>



<ol start="15" class="wp-block-list">
<li><strong>Si potranno portare giocattoli da casa?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.</p>



<ol start="16" class="wp-block-list">
<li><strong>Verrà misurata la temperatura a tutti?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso.&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134">Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020</a>.</p>



<ol start="17" class="wp-block-list">
<li><strong>Come verranno puliti gli spazi scolastici?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986">Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre</a>&nbsp;si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.</p>



<ol start="18" class="wp-block-list">
<li><strong>Chi sono gli alunni “fragili”?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni&nbsp; c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.</p>



<ol start="19" class="wp-block-list">
<li><strong>È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.</p>



<ol start="20" class="wp-block-list">
<li><strong>È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.</p>



<h3 class="wp-block-heading">GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi:</p>



<ol start="21" class="wp-block-list">
<li><strong>Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.</p>



<ol start="22" class="wp-block-list">
<li><strong>Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti&nbsp; fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.</p>



<ol start="23" class="wp-block-list">
<li><strong>Chi sono i lavoratori fragili?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p>



<ol start="24" class="wp-block-list">
<li><strong>Come si individua un lavoratore fragile?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.</p>



<ol start="25" class="wp-block-list">
<li><strong>Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.</p>



<ol start="26" class="wp-block-list">
<li><strong>Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.</p>



<ol start="27" class="wp-block-list">
<li><strong>Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.</p>



<ol start="28" class="wp-block-list">
<li><strong>Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.</p>



<ol start="29" class="wp-block-list">
<li><strong>Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi? </strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.</p>



<ol start="30" class="wp-block-list">
<li><strong>Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.</p>



<ol start="31" class="wp-block-list">
<li><strong>Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.</p>



<ol start="32" class="wp-block-list">
<li><strong>Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.</p>



<ol start="33" class="wp-block-list">
<li><strong>Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.</p>



<ol start="34" class="wp-block-list">
<li><strong>Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.</p>



<ol start="35" class="wp-block-list">
<li><strong>Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;Scarica il pptx:</strong>&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2020/09/RIENTRIAMO-A-SCUOLA..IN-SICUREZZA.pptx">RIENTRIAMO A SCUOLA..IN SICUREZZA</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Scarica il pdf:&nbsp;</strong><a href="https://web.archive.org/web/20231209203236/https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2020/09/RIENTRIAMO-A-SCUOLA..IN-SICUREZZA.pdf">RIENTRIAMO A SCUOLA..IN SICUREZZA</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Autore:&nbsp;<em>dott.ssa Carmelina Pirrera</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/prevenzione-del-rischio-legionellosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 16:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnologicaservice.it/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[La&#160;LEGIONELLOSI, o&#160;malattia dei legionari,&#160;è una grave forma di polmonite che viene contratta per via respiratoria mediante l’inalazione o microaspirazione di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La<strong>&nbsp;LEGIONELLOSI</strong>, o<strong>&nbsp;malattia dei legionari,&nbsp;</strong>è una grave forma di polmonite che viene contratta per via respiratoria mediante l’inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio del genere legionella.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le&nbsp;<strong>Legionelle&nbsp;</strong>sono ampiamente diffuse in natura, dove si trovano principalmente associate alla presenza di acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere). Da queste sorgenti, la Legionella può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine di distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli edifici, impianti di climatizzazione dell’aria, torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori, docce, impianti termali, piscine, fontane ecc.) che si pensa agiscano come amplificatori e disseminatori del microrganismo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le&nbsp;<strong>Legionelle&nbsp;</strong>prediligono gli&nbsp;habitat acquatici caldi.&nbsp;Si riproducono tra&nbsp;<strong>25&nbsp;</strong>e<strong>&nbsp;55°C</strong>, ma sono in grado di sopravvivere in un range di temperatura più ampio, tra&nbsp;<strong>5,7 e 63°C</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">All’interno degli Istituti Scolastici l’attenzione si sofferma:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>sugli <strong>impianti di climatizzazione</strong>, riscontrando la propagazione deibatteri Legionella negli ambienti sotto forma di aerosol o nebulizzazioni;</li>



<li>all’interno delle <strong>reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria</strong>, dove il batterio può trovare le condizioni ottimali per lo sviluppo quando la temperatura dell’acqua raggiunge l’intervallo critico per la proliferazione dei batteri, quale <strong>25 e 55 °C</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Rimandandovi alla lettura integrale delle&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20240625183115/http://www.simi.iss.it/files/legio00.pdf">LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI</a>, trasmesse dal Ministero della Sanità il 13/3/2000, che presenta una serie di misure preventive, ci soffermiamo, in sintesi, su alcune&nbsp;<strong>misure di prevenzione</strong>&nbsp;nei sistemi impiantistici relativi a&nbsp;impianto di condizionamento e impianto idraulico:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Misure preventive per gli impianti di condizionamento</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti;</li>



<li>controllare lo stato di efficienza dei filtri;</li>



<li>istituire un Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di climatizzazione;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Misure preventive per l’impianto idraulico</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>controllare, ove possibile, la temperatura dell’acqua in modo da evitare l’intervallo critico per la proliferazione dei batteri;</li>



<li>sollecitare l’ente proprietario agli obblighi ispettivi dell’impianto idrico, effettuando un programma di trattamento dell’acqua sanitaria capace di prevenire la corrosione e la formazione di film biologico;</li>



<li>istituire un Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Altre misure di prevenzione finalizzate a ridurre al minimo il rischio evidenziato possono essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non adibire alle lavorazioni locali chiusi;</li>



<li>ricambi d’aria all’interno dei locali con aperture naturali per mantenere l’aria salubre;</li>



<li>mantenere i locali asciutti e ben difesi contro l’umidità;</li>



<li>dotare le finestre di schermature al fine di evitare un soleggiamento eccessivo;</li>



<li>in condizioni invernali, mantenere una temperatura di 20°C ± 2°C per la presenza dell’impianto di riscaldamento;</li>



<li>effettuare giornalmente la pulizia e la sanificazione dei locali;</li>



<li>sostituire scope, strofinacci e panni per le pulizie quando risultano oltremodo logori e consumati;</li>



<li>utilizzare i secchi per il lavaggio dei pavimenti del tipo a doppio scomparto in modo tale che l’acqua di lavaggio non venga ad essere inquinata dall’acqua sporca che viene strizzata.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In presenza di malattie infettive diffusive che possono causare pericoli o quantomeno allarmismo nella collettività scolastica, sarà importante e cruciale la corretta comunicazione tra Autorità scolastica e Servizi di Sanità Pubblica:&nbsp;<em>“parlarsi per comprendere la situazione e capire come realizzare sinergie e azioni comuni”</em>&nbsp;sarà la via da percorrere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>ing. Benito Macchiarola<br></strong></em>e&nbsp;<em><strong>ing. Maria Rosa Attardo</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavori Edili affidati a lavoratori autonomi: “Datori di lavoro o Committenti?</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/lavori-edili-affidati-a-lavoratori-autonomi-datori-di-lavoro-o-committenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnologicaservice.it/?p=3048</guid>

					<description><![CDATA[Lavori edili o simili affidati da privati a lavoratori autonomi: “Datori di lavoro o Committenti”? Capita sempre più spesso che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Lavori edili o simili affidati da privati a lavoratori autonomi: “Datori di lavoro o Committenti”?</strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Capita sempre più spesso che ispettori degli Organi di vigilanza effettuino accessi presso cantieri privati in cui lavoratori autonomi (muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti, imbianchini) vengono chiamati ad effettuare lavori.<br>In molte occasioni gli ispettori contestano al proprietario dell’immobile, individuandolo come&nbsp;<em>datore di lavoro</em>, la mancata assunzione dei lavoratori (configurando l’attività come&nbsp;<em><strong>lavoro nero</strong>),</em>&nbsp;la mancata&nbsp;<em><strong>informazione e formazione</strong></em>&nbsp;(ai sensi degli artt. 36 e 37) e la mancata&nbsp;<em><strong>sorveglianza sanitaria</strong></em>&nbsp;e,contestualmente; contestano anche il mancato rispetto degli obblighi propri del&nbsp;<em>“Committente”</em>&nbsp;ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.<br>Al fine di contribuire a chiarire la questione si riportano le seguenti considerazioni:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://web.archive.org/web/20231209221620/https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2014/07/Datori-di-lavoro-o-Committenti.pdf">Leggi tutto…</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di&nbsp;<a href="https://web.archive.org/web/20231209221620/https://tecnologicaservice.it/azienda/"><em>ing. Benito Macchiarola</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SICUREZZA E SALUTE A SCUOLA: INFORMATIVA SUI LABORATORI</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/sicurezza-e-salute-a-scuola-informativa-sui-laboratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnologicaservice.it/?p=3052</guid>

					<description><![CDATA[La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nella definizione di&#160;“lavoratori”&#160;rientra sia il personale scolastico (docente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nella definizione di&nbsp;<em>“lavoratori”</em>&nbsp;rientra sia il personale scolastico (docente e non docente), sia (per equiparazione)&nbsp;<em>“<strong>gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”</strong></em><strong>.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne consegue che gli&nbsp;<strong>allievi equiparabili a lavoratori&nbsp;</strong>quando sono&nbsp;effettivamente impiegati&nbsp;in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando esposti a rischio chimico, fisico e biologico e quando usano Videoterminali nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica<strong>, necessitano di specifica formazione</strong>. E’ obbligo del Dirigente Scolastico organizzare la formazione degli allievi-lavoratori adeguata alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici e fornire loro eventuali Dispositivi di protezione individuale, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto entra in gioco anche la figura del&nbsp;<strong>Preposto</strong>&nbsp;che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 è definito come:&nbsp;<strong><em>“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, sono senz’altro individuabili come “preposti” i docenti (anche tecnico-pratici) che insegnano discipline tecniche, tecnico-scientifiche o scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori (nei confronti dei propri allievi, nel momento in cui questi ultimi sono impegnati nell’attività di laboratorio) e, più in generale, tutti gli insegnanti che lavorano con allievi che, come sopra descritto, nella particolare attività che stanno svolgendo, sono equiparati a lavoratori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne consegue, pertanto che i&nbsp;<strong>Preposti</strong>&nbsp;debbano&nbsp;<strong>ricevere una formazione specifica ed adeguata</strong>&nbsp;in relazione ai compiti esercitati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, i principali obblighi formativi che la normativa pone a capo del Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, sono:</p>



<p class="wp-block-paragraph">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formazione di tutti i&nbsp;<strong>lavoratori</strong>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formazione degli&nbsp;<strong>allievi equiparati ai lavoratori</strong>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formazione dei&nbsp;<strong>preposti</strong>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Formazione del&nbsp;<strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, per la mancata formazione dei lavoratori è&nbsp;<strong>sanzionabile</strong>&nbsp;con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di quanto detto, laddove la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro degli alunni equiparati ai lavoratori non fosse prevista nei programmi didattici, la Tecnologica Service, in quanto Soggetto Formatore&nbsp;<strong>accreditato</strong>&nbsp;alla Regione Sicilia e Soggetto&nbsp;<strong>abilitato</strong>&nbsp;all’erogazione della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, è disponibile ad organizzare i corsi di formazione necessari per il personale scolastico e per gli allievi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://web.archive.org/web/20231209223245/https://tecnologicaservice.it/contatti/">Contattateci&nbsp;</a>per ricevere ulteriori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D.Lgs. 81/08 – TU aggiornato a Maggio 2014</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/d-lgs-81-08-tu-aggiornato-a-maggio-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnologicaservice.it/?p=3054</guid>

					<description><![CDATA[Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Disponibile il testo coordinato nell’edizione&#160;Maggio 2014 Disponibile on line il testo coordinato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong></strong>Disponibile il testo coordinato nell’edizione&nbsp;<strong>Maggio 2014</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, <em>“Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”</em>, (GU n.57 del 10/03/2014)</li>



<li>Inserito il Decreto Interministeriale 18 aprile 2014 <em>“Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”</em></li>



<li>Inserita la Circolare n. 45/2013 e la lettera Circolare del 27/12/2013</li>



<li>Inseriti gli Interpelli 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014</li>



<li>Inserito il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 <em>“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”</em></li>



<li>Inserito il Decreto 15 luglio 2003, n. 388 <em>“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”</em></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica il Testo Unico integrato con le modifiche:<em><strong>&nbsp;</strong></em><em><strong><a href="https://web.archive.org/web/20231209220430/https://tecnologicaservice.it/wp-content/uploads/2014/06/TU-81-08-Ed.-Maggio-2014.pdf">TU 81-08 – Ed. Maggio 2014</a></strong></em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonti:&nbsp;<strong><a href="https://web.archive.org/web/20231209220430/http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo ruolo del Medico Competente alla luce dell’interpello n. 5/14</title>
		<link>https://tecnologicaservice.it/il-nuovo-ruolo-del-medico-competente-alla-luce-dellinterpello-n-5-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 16:42:00 +0000</pubDate>
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		<title>L’AVVOCATO RISPONDE: quali sono i limiti entro cui può configurarsi una responsabilità penale del RSPP?</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:43:00 +0000</pubDate>
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